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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo VII
Disposizioni processuali
Art. 540 - Membri
delle commissioni d' inchiesta già in carica
I membri delle commissioni d' inchiesta
che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai
sensi dell' articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925,
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s' intendono confermati in
carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro
nomina.
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