Regolamento Codice della Navigazione>>> 540

 

Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)

Libro sesto

Disposizioni transitorie e complementari

Titolo VII

Disposizioni processuali

 

Art. 540 - Membri delle commissioni d' inchiesta già in carica

 

I membri delle commissioni d' inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s' intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.