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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
Libro sesto
Disposizioni transitorie
e complementari
Titolo VIII
Disposizioni generali e
finali
Art. 541 - Rinvio a
norme speciali
Nelle materie la cui disciplina è dal
presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto
del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non
saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto
compatibili.
Art. 542 - Pareri di
enti estranei all' amministrazione
Qualora per l' emanazione di un
provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di
organi o enti estranei all' amministrazione, si può emanare il
provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti
non l' abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza,
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 543 - Cessazione
del regolamento
Il presente regolamento cesserà di
avere effetto con l' entrata in vigore del regolamento integrale per l'
esecuzione del codice della navigazione.
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