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Regolamento per l'
esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo III
Dell' attività
amministrativa, della
polizia e dei servizi nei
porti
Capo I
Dell' attività
amministrativa e della polizia nei porti
Art. 59 - Ordinanza di
polizia marittima
1. A norma degli articoli 30, 62 e 81
del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone
demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in
cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'
albo dell' ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei
per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei
moli e dei altri punti di accosto allo sbarco e all' imbarco dei
passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei
galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone
alla costruzione, all' allestimento, alla riparazione, alla demolizione,
al carenaggio e all' alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di
imbarcazioni;
7) l' uso delle boe, dei gavitelli, dei
catenari e degli altri mezzi destinati all' ormeggio delle navi e dei
galleggianti;
8) l' imbarco, lo sbarco e la custodia
delle merci di natura pericolosa;
9) l' entrata e l' uscita delle navi e
dei galleggianti, l' ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne
la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si
esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
2. Il capo di circondario, salvo che sia
diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone
comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le
tariffe dei servizi.
Art. 60 - Concessione
di esercizio di servizi portuali
1. L' esercizio di servizi portuali che
richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' articolo 66 del
codice, è soggetto a concessione dell' autorità marittima mercantile.
2. La concessione è fatta nei modi e
con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.
Art. 61 - Certificato
d' iscrizione per l' esercizio di attività nei porti
Le persone che esercitano un' attività
nell' interno dei porti e in genere nell' ambito del demanio marittimo, se
sottoposte all' iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'
articolo 68 del codice, sono munite di un certificato di iscrizione
conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art. 62 - Preferenze
negli accosti
Il comandante del porto, nel regolare
gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'
ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o
che trasportino particolari carichi.
Art. 63 - Navi in
attesa di accosto
Le navi e i galleggianti, che all'
arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi
assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l' entrata e l'
uscita della altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il
comandante del porto designi il punto di ormeggio.
Art. 64 - Divieto di
arrecare impedimento alle manovre di altre navi
1. Le navi e i galleggianti, nell'
eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e
per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo destinato e per compiere ogni altro
spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di
manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
2. In caso di cattivo tempo, il
comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di
assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti in porto.
Art. 65 - Modo di
ormeggiarsi
1. Salvo il disposto dell' articolo 67,
le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte,
agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché
alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo
stesso scopo negli specchi acquei.
2. Le navi e i galleggianti devono
adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare
danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.
3. In ogni caso, alle prese non possono
ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli
consentiti dalla resistenza delle prese stesse.
Art. 66 - Agevolazione
al movimento di altre navi
Le navi e i galleggianti all' ormeggio
hanno l' obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire
quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri
galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si
fossero impigliate nello loro.
Art. 67 - Ormeggi di
punta o in andana
Salvo che non sia diversamente
prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente
alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa
cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file,
quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi
sulle navi retrostanti e due ancore in mare.
Art. 68 - Ripari degli
scarichi esistenti
Le navi e i galleggianti all' ormeggio o
in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni
per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali
rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
Art. 69 - Rinforzo
degli ormeggi
Le navi e i galleggianti, in caso di
cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le
precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure
che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di
quest' ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Art. 70 - Carenaggi
con sbandata
Le operazioni di carenaggio che
richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel
luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione da parte
dell' armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate
di stazza lorda, dell' attestazione di un perito, dalla quale risulti che
l' alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo
necessario per lo sbandamento.
Art. 71 - Parabordi
Le navi e i galleggianti affiancati tra
di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Art. 72 - Scale
Le scale di accesso alle banchine devono
rimanere sempre libere al passaggio delle persone.
Art. 73 - Mezzi di
accesso dalle navi alle banchine
Le navi e i galleggianti che mantengono
mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e
tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
Art. 74 - Sporgenze
dal bordo
Le navi e i galleggianti devono evitare
che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature,
sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o
danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il
movimento che si svolge sulle banchine.
Art. 75 - Prove di
macchina sugli ormeggi
Le navi non possono compiere prove di
macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante
del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e
prescrive le precauzioni da adottare.
Art. 76 - Divieto di
avvicinarsi alle navi in arrivo
E' vietato di avvicinarsi alle navi in
arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle
leggi sanitarie.
Art. 77 - Rifiuti di
bordo
1. E' vietato di tenere rifiuti
accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli
negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto a una distanza
inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.
2. Salva autorizzazione del comandante
del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire
il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma
devono effettuarlo in mare aperto.
Art. 78 - Trasporto di
passeggeri con mezzi nautici
1. Nei porti in cui sia ritenuto
necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei
passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
2. Qualora tale esclusività non sia
stata attribuita lo sbarco e l' imbarco dei passeggeri può dalle navi
essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
Art. 79 - Carico e
scarico delle merci
1. Nelle operazioni di carico e scarico
delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla
circolazione delle persone e dei veicoli.
2. Per il carico, lo scarico e il
trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni
necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti
portuali, evitando il gettito delle merci stesse dalle navi a terra.
Art. 80 - Sgombero
delle banchine
1. Al termine delle operazioni di carico
e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono
essere ritirati.
2. Con riferimento alle disposizioni
dell' art. 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere
prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la
circolazione delle persone e dei veicoli.
3. I veicoli non possono rimanere sulle
banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i
conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.
Art. 81 - Periodo
entro il quale devono essere compiute le operazioni
Il comandante del porto può
determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il
termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e
di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Art. 82 - Pulizia
dell' ambito portuale
Ultimate le operazioni di carico e di
scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli
specchi acquei e delle banchine.
Art. 83 - Carico e
scarico di merci accensibili
1. Le navi che accostano alle zone dove
si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente
accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti
parascintille.
2. Le operazioni di carico e di scarico
delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte
all' autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con
le modalità prescritte dalla medesima autorità.
Art. 84 - Deposito di
merci infiammabili
1. Le merci facilmente infiammabili non
possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte
ammenochè il deposito non avvenga in località a quest' uso specialmente
destinata.
2. Qualora per circostanze di assoluta
necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali
zone o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in
consegna devono curarne la sorveglianza.
Art. 85 - Servizi di
vigilanza
1. Il comandante del porto può disporre
servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in
caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'
impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o
altrimenti pericolose.
2. Le spese della vigilanza sono a
carico degli interessati.
Art. 86 - Fuochi e
lumi a bordo
1. Alle navi in armamento è consentito
di accendere fuoco o lumi purchè il fuoco sia contenuto in appositi
locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i
lumi siano chiusi in fanali.
2. E' vietato accendere fuoco sulle navi
in disarmo le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una
idonea vigilanza.
3. Il carenaggio delle navi e dei
galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l' autorizzazione
del comandante del porto, il quale stabilisce il luogo e l' ora per tali
operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.
Art. 87 - Incendio nei
porti
1. In caso di incendio nei porti o nelle
località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni
provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed
estinzione degli incendi.
2. I comandanti della navi che si
trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti ad
eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.
Se l' incendio avviene a bordo di una
nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante
del porto, adottando frattanto le necessarie misure.
3. Il comandante del porto può disporre
l' impiego di persone che lavorano nel porto e nelle navi e dei mezzi che
si trovano nell' ambito portuale per provvedere alle necessità
determinate dall' incendio.
Art. 88 - Uso della
fiamma ossidrica
L' impiego della fiamma ossidrica o di
altri analoghi mezzi a bordo di navi o di galleggianti, anche in
demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire
le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del
porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell' opera
di tecnici.
Art. 89 - Rimozione di
materiali sommersi
1. La rimozione dei materiali sommersi
nei porti, rade o canali di cui all' articolo 72 del codice deve essere
iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero,
in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall' avvenuta sommersione.
2. I termini predetti sono comunicati
agli interessati nelle forme stabilite dall' articolo seguente.
Art. 90 - Rimozione di
navi e di aeromobili sommersi
1. L' ordine di rimozione di una nave,
di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall' articolo 73
del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di
un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l' esecuzione è
fissato dall' autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'
ufficio del genio civile.
2. Se non è noto il proprietario della
nave o del galleggiante, l' ordine è comunicato mediante avviso affisso
nell' ufficio del compartimento, fino al termine per la esecuzione
previsto nell' ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'
aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella
cui circoscrizione trovasi l' aeromobile da rimuovere.
3. Se si tratta di nave o di aeromobile
stranieri, l' avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui
registri la nave o l' aeromobile è iscritto, ovvero, se non risulti la
nazionalità, al ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Qualora, a norma del secondo e del
quarto comma dell' articolo 73 del codice, l' autorità marittima
mercantile procede d' ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente,
ove occorra, l' ufficio del genio civile. Nei casi d' urgenza, dell'
inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati
nelle forme previste dai commi precedenti.
Art. 91 - Rimozione da
parte dei privati
1. Nel caso di rimozione di navi, di
galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti
rimossi rimagono in custodia dell' autorità marittima mercantile a
garanzia dell' adempimento dell' obbligo della totale rimozione. I
proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle
operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.
2. All' atto del ritiro i proprietari
sono tenuti a pagare le spese di custodia. L' autorità che procede alla
consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica
l' avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del
processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.
3. L' autorità marittima mercantile non
procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non
dimostra di aver corriposto gli eventuali diritti doganali.
Art. 92 - Rimozione d'
ufficio
1. Nei casi previsti dal secondo comma
dell' articolo 72 e dal secondo comma dell' articolo 73 del codice, quando
alla rimozione di navi, di galleggianti, ai aeromobili o di materiali
sommersi provvede d' ufficio l' autorità marittima mercantile, le cose da
rimuovere passano in proprietà dello Stato.
2.- Al termine delle operazioni viene
compilato processo verbale contenente:
a) l' indicazione del luogo in cui si
trovano gli oggetti rimossi;
b) la descrizione degli oggetti
medesimi;
c) il valore di ciascun oggetto o di
ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato
in cui si trovano, con l' intervento di un funzionario dell'
amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra,
con l' assistenza di un perito.
3. Il processo verbale è sottoscritto
da perito, se è intervenuto, dal funzionario dell' amministrazione
doganale, se questa è interessata, e dall' autorità marittima mercantile
che lo ha compilato.
4. Per la vendita degli oggetti rimossi
l' autorità marittima mercantile procede nei casi d' urgenza a trattativa
privata. La vendita viene fatta constare con processo verbale, indicando
il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a
carico dei proprietari.
5. L' autorità marittima non procede
alla consegna degli oggetti rimossi se l' acquirente non dimostra di aver
corrisposto gli eventuali diritti doganali.
6. Quando si tratta di rimozione di nave
di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi
specifica menzione del tonnellaggio.
7. Nel caso previsto dall' ultimo comma
dell' articolo 73 del codice, l' autorità che ha proceduto alla rimozione
provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notificazione ai
proprietari nelle forme stabilite dall' articolo 90 del presente
regolamento.
Art. 93 - Informazioni
in caso di sinistro
1. Nel caso previsto dall' articolo 69
del codice l' autorità marittima mercantile deve immediatamente informare
del sinistro il ministero dei trasporti e della navigazione, la direzione
marittima, l' autorità militare marittima competente per territorio, l'
ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una
nave nazionale, l' ufficio di iscrizione di questa.
2. L' autorità consolare deve informare
il ministero dei trasporti e della navigazione e l' ufficio di iscrizione
della nave.
3. Nel caso previsto dal secondo comma
dell' articolo 69 del codice l' autorità comunale deve dare immediato
avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all' autorità
marittima mercantile più vicina.
Art. 94 - Processo
verbale di perdita della nave
1. In caso di perdita della nave,
dovunque avvenuta, l' autorità marittima mercantile o consolare redige
processo verbale nel quale deve indicare:
a) il nome, il numero, l' ufficio d'
iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
b) il nome, l' ufficio d' iscrizione e
il numero di matricola del comandante della nave, il numero dei componenti
l' equipaggio e dei passeggeri;
c) la provenienza della nave;
d) le generalità e il domicilio delle
persone perite con l' indicazione del numero di matricola e dell' ufficio
di iscrizione per i componenti dell' equipaggio;
e) la qualità e la quantità del
carico;
f) le cose salvate;
g) i documenti di bordo salvati e quelli
perduti;
h) la società assicuratrice della nave
e del carico;
i) la causa accertata o presunta del
sinistro.
2. Il processo verbale è sottoscritto
da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da
altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall' autorità marittima
che ha compilato il verbale.
Art. 95 - Ritiro dei
documenti di bordo
Se la nave non è in condizione di
riprendere la navigazione, l' autorità marittima mercantile o consolare
ritira i documenti di bordo.
Art. 96 - Trasmissione
del processo verbale e dei documenti di bordo
1. Se il processo verbale della perdita
non è compilato da un ufficio di compartimento, l' autorità marittima
mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del
compartimento.
2. Se la nave non è iscritta nel
compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo
verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all' ufficio di
iscrizione della nave.
3. L' autorità consolare trasmette il
processo verbale e i documenti di bordo al ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 97 - Registro dei
sinistri
1. Presso gli uffici di compartimento è
tenuto un registro conforme al modello approvato dal ministro dei
trasporti e della navigazione, nel quale sono annotati:
a) i sinistri occorsi alle navi
nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;
b) i sinistri occorsi fuori della
circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli
uffici del compartimento.
2. Presso gli uffici consolari è tenuto
analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi
nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso
il consolato stesso.
Art. 98 - Categorie e
ambito territoriale delle corporazioni
1. Le corporazioni dei piloti, istituite
a norma dell' articolo 86 del codice, si distinguono in due categorie.
2. Il ministro dei trasporti e della
navigazione provvede alla loro classificazione ed al relativo
aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione
meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta
servizio la corporazione.
3. Per comprovate esigenze di carattere
funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere
estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre
corporazioni, l' estensione ha effetto dal momento della loro soppressione
o fusione, a norma dell' articolo 86 del codice.
4. Il provvedimento di ampliamento della
circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è
adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del
direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali
interessate.
4. Nel caso di ampliamento della
circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma
precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita
la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità,
unitamente alla potestà disciplinare circa l' espletamento del servizio
di pilotaggio nell' ambito della propria giurisdizione. Il comandante del
porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l' esercizio
del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e
disciplinari unicamente in ordine all' effettiva prestazione del servizio
di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione.
Art. 99 - Navi
destinate al pilotaggio e uso di altri mezzi
1. Per l' esplicazione del servizio di
pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell' art.
110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai
regolamenti locali di pilotaggio.
2. Le navi di cui al precedente comma
sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in
possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico
locale.
3. In caso di necessità e in via
temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a
prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.
Art. 100 - Segni
distintivi delle navi
Ferme le disposizioni degli articoli 141
e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve
essere dipinta in nero con una fascia bianca in centimetri venti al di
sotto dell' orlo superiore del bordo, distinta dall' indicazione, segnata
in maniera visibile sui lati esterni della prora e della poppa e sul
fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e
deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei
segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali
prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare
Art. 101 - Poteri del
comandante del porto
1. I piloti, nell' esercizio della loro
attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e
devono essere provvisti di un distintivo, in conformità al modello
stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Essi devono avere la residenza nel
luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può
autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia
comunque di ostacolo all' espletamento del servizio.
3. Il comandante del porto può servirsi
gratuitamente dell' opera dei piloti per quanto concerne il servizio
tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio
effettuato nell' interesse della nave, anche se disposte dal comandante
del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.
4. Il comandante del porto può, nell'
interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'
assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all' estero a corsi
di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di
assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti
gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da
terzi, sono a carico della corporazione.
Art. 102 - Concorso
1. L' ammissione nella corporazione dei
piloti avviene per titoli ed esami.
2. Può partecipare al concorso chi
abbia i seguenti requisiti:
1) il titolo di capitano di lungo corso;
2) età non inferiore a ventotto e non
superiore a trentacinque anni;
3) sei anni di navigazione in servizio
di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di
coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500
tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di
dislocamento non inferiore a 500 tonnellate.
3. Non è valida la navigazione eseguita
su navi addette ai servizi portuali e locali.
4. Almeno un anno della navigazione
richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di
stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in
seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500
tonnellate;
4) possesso di requisiti fisici e
psichici necessari per l' espletamento del servizio di pilotaggio, da
accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'
art. 103.
5. Tali requisiti saranno stabiliti con
decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dei
trasporti e della navigazione;
5) nessuna condanna per reati dai quali
sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per
oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.
6. Nel caso che il concorso per l'
ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il ministro
dei trasporti e della navigazione potrà autorizzare il capo del
compartimento a conferire l' incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei
posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai
numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.
7. I marittimi di cui al presente comma,
i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere
nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento
previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione,
sentita la corporazione.
8.Tale periodo si riduce a sei mesi nel
caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni<1>.
Art. 103 -
Accertamento dell' idoneità fisica
1. L' accertamento dei requisiti
previsti nel n. 4 dell' articolo 102 è effettuato da una commissione
nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell' ufficio di
sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da
lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa
nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla
corporazione alla quale si riferisce il concorso.
2.Contro le risultanze dell'
accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo
grado di cui all' articolo 117, con le modalità ivi previste.
Art. 104 - Bando di
concorso
1. Il concorso è bandito, sentita la
corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del
compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e
nalla quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di
coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.
2. Su richiesta della corporazione e
sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere
bandito inoltre in previsione dell' esonero di piloti in data certa, da
verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i
vincitori possono essere assunti prima che si siano resi vacanti i
relativi posti.
3. La commissione esaminatrice, che è
nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento,
è composta:
dal capo del compartimento marittimo,
ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione
marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto
tra gli altri ufficiali del compartimento);
dal capo o sottocapo pilota o da altro
pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso,
oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una
corporazione di nuova istituzione;
da un capo o sottocapo pilota o da altro
pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella
per la quale si svolge il concorso.
4. Per la prova pratica di lingua
inglese, di cui all' articolo 106, la commissione è integrata da un
professore abilitato all' insegnamento della lingua stessa nelle scuole di
Stato.
5. Tutte le spese concernenti il
concorso sono a carico della corporazione interessata.
Art. 105 - Titoli
1. Costituiscono titoli da valutarsi
dalla commissione esaminatrice:
1) il periodo di comando su navi
mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a
1.500 t. di dislocamento;
2) il periodo di comando su navi
mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300
t. di dislocamento;
3) il periodo di effettivo servizio
prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso
previsto dal terzo comma dell' art. 116;
4) il periodo di navigazione come primo
ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure
come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di
dislocamento;
5) il periodo di navigazione in servizio
di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi
militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
6) la media dei voti riportati nei due
esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di
capitano di lungo corso.
Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati
punti 4 per anno.
Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati
punti 3 per anno.
Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono
assegnati punti 2 per anno.
Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati
punti 1 per anno.
Al titolo di cui al n. 6) è assegnato
il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due
esami ivi indicati.
2. Le frazioni di un anno sono
conteggiate per quota-parte.
3. La navigazione da prendere in
considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra
è solo quella eseguita su navi nazionali.
Art. 106 - Prove di
esame
1. I canditati in possesso dei requisiti
di cui all' articolo 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti
stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione con proprio
decreto e relativi all' attività ed alla normativa del servizio di
pilotaggio delle navi nei porti nazionali.
2. I canditati sono sottoposti anche ad
una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale
della lingue inglese.
3. Per l' esame di cui al primo comma
ogni componente la commissione dispone di dieci voti.
4. Per la prova di cui al secondo comma
la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun
voto.
Art. 107 - Classifica
dei candidati
I concorrenti che abbiano conseguito
nell' esame orale di cui al primo comma dell' articolo precedente una
votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di
idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati
con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti
assegnati a norma dell' articolo 105 e dell' articolo 106, per l' età dei
concorrenti diminuita di 18.
I risultati del concorso devono constare
da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il direttore marittimo competente per
territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,
approva, sotto condizione dell' accertamento dei requisiti per l'
ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei
concorrenti risultati idonei.
Art. 108 -
Procedimento per la nomina a pilota effettivo
1. I vincitori, entro il limite dei
posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti
piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.
2. I posti che si rendessero vacanti in
seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della
graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai
concorrenti idonei secondo l' ordine della graduatoria stessa.
3. Gli aspiranti assistono i piloti
effettivi nell' esercizio della loro attività professionale e possono
pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.
4. Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti
sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di
conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare
servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.
5. Per comprovate esigenze di servizio,
il capo del caompartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa
approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione.
6. La prova è sostenuta davanti ad una
commissione composta:
dal capo del compartimento marittimo,
ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione
marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto
tra gli ufficiali del compartimento);
dal capo pilota;
da un capitano di lungo corso che abbia
almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni
sindacali armatoriali a carattere nazionale.
7. Le modalità sono stabilite dal capo
del compartimento d' accordo con il capo pilota.
8. Dell' esito favorevole della prova il
capo del compartimento dà comunicazione scritta all' aspirante.
9. Gli aspiranti che non sono ritenuti
idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del
compartimento.
10. L' aspirante nominato pilota
effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza
definitiva conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e
della navigazione.
11. Il pilota, per tutto il tempo in cui
esercita l' attività di pilotaggio, conserva l' iscrizione nelle
matricole della gente di mare.
Art. 108 bis -
Mobilità dei piloti
1. I piloti effettivi appartenenti alle
corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico,
possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze
verificatesi in altre corporazioni.
2. All' individuazione del pilota, nell'
ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si
procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di
assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di
famiglia e della minore anzianità di servizio.
Art. 109 - Nomina di
effettivi nell' istituzione della corporazione
I marittimi regolarmente autorizzati a
norma dell' art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una
determinata località, all' atto in cui venga in questa istituita una
corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con
provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del
ministro dei trasporti e della navigazione, purchè siano in possesso dei
requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione
appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell' art. 102.
Art. 110 - Cauzione e
comproprietà dei piloti effettivi
1. I piloti effettivi devono provvedere
la corporazione delle navi previste dall' articolo 99 e degli altri beni
eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono
prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dei regolamenti
stessi.
2. L' aspirante pilota nominato
effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecpiare
alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della
corporazione e deve versare, a tale fine, una somma equivalente al valore,
al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti,
determinata in base al numero dei piloti effettivi.
3. Il valore della quota, al momento
della nomina ad effettivo dell' aspirante pilota, è accertato, in caso di
disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
4. Per gli atti di disposizione relativi
ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti
i comproprietari, è necessaria l' autorizzazione del capo del
compartimento.
Art. 111 - Sospensione
e decadenza della nomina
1. La nomina dell' aspirante pilota a
effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.
2. Egli decade dal diritto alla nomina
se non adempie all' onere predetto entro un mese dalla comunicazione
prevista dal settimo comma dell' articolo 108 ed è definitivamente
esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.
3. L' aspirante pilota nominato
effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota
di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
4. Fino a che il pilota non avrà
provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto
al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all' articolo
120.
5. Se non provvede a tale pagamento nel
tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del
compartimento.
Art. 112 - Armamento
delle navi addette al servizio di pilotaggio
Le navi di comproprietà dei piloti
effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di
manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la
detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si
proceda alla ripartizione prevista dall' articolo 120.
La sostituzione del motore è a carico
dei soli piloti effettiv.
Art. 113 - Nomina del
capo pilota e dei sottocapi
1. In ogni corporazione il capo del
compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico
superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico
superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.
2. Le nomine di cui al precedente comma
avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'
assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della
capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall' articolo 105,
nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota
effettivo.
3. I membri della predetta terna sono
prescelti dall' assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno
almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a
capo o sottocapo pilota.
4. Il ministro dei trasporti e della
navigazione può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la
deroga al requisito dell' anzianità.
5. Se l' organico della corporazione non
consente l' indicazione della suddetta terna ovvero l' assemblea dei
piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede
alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei
criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.
6. Il capo e i sottocapi durano in
carica 4 anni e sono rieleggibili.
7. I capi e i sottocapi piloti già
nominati all' atto dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni
restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro
dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115,
116, e 118.
Art. 114 -
Attribuzioni del capo pilota
1. Il capo pilota regola il servizio di
pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'
autorità marittima.
2. Egli deve mantenere integre le sue
qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve
partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti
particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.
3. Il capo pilota mantiene l' ordine e
la disciplina tra i piloti.
4. Unitamente a due piloti designati
ogni anno dall' assemblea dei piloti il capo pilota cura l'
amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente
responsabili col capo pilota.
5. Il capo pilota è coadiuvato dai
sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più
anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del
porto.
Art. 115 - Revoca
dell' incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota
per fatto penale
In caso di gravi mancanze o di
comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere
revocati dall' incarico con provvedimento del ministro dei trasporti e
della navigazione, salva l' applicazione delle altre pene disciplinari
previste dall' articolo 1254 del codice.
Il pilota condannato con sentenza
passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento
impediscono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel
registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la
procedura di cui all' articolo 1263 del codice.
Art. 116 - Nomina e poteri del
commissario straordinario e assunzione provvisoria
di marittimi per l' esercizio del pilotaggio
1. Il ministro dei trasporti e della
navigazione, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della
corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei
mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un
commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'
indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è
prelevata dai proventi di pilotaggio.
2. La nomina del commissario importa
revoca dall' incarico del capo e dei sottocapi piloti.
3. In caso di necessità il comandante
del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o
il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi
idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei
requisiti di cui all' articolo 105<1>.
Art. 117 - Infermità
del pilota
1. Qualora un pilota si assenti dal
servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni
accertamenti a mezzo del medico di porto.
2. In caso di persistenza dell'
infermità, il comandante del porto provvede all' accertamento periodico
dell' infermità nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo
ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione
costituita a norma dell' articolo 103.
3. Se l' infermità duri oltre un anno,
il capo del compartimento, previi ulteriori accertamenti a mezzo della
commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del
pilota dal registro.
4. Contro le risultanze dell'
accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal
registro, è dato ricorso alla commissione medica di secondo grado per l'
accertamento dell' idoneità fisica dei marittimi istituita presso l'
amministrazione centrale dei trasporti e della navigazione, entro trenta
giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.
5. Le spese per gli accertamenti
sanitari sono a carico della corporazione.
Art. 118 -
Licenziamento del pilota
Il pilota che abbia compiuto il
sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni
fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'
articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal
registro dei piloti dal capo del compartimento.
Art. 119 - Rimbordo
della quota e restituzione della cauzione
1. Il pilota effettivo cancellato per
qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma
versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della
cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al
servizio della corporazione.
2. Il valore della quota, al momento
della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia
da eseguirsi a spese della corporazione.
Art. 120 -
Ripartizione dei compensi
1. L' ammontare complessivo dei compensi
riscossi, compresi quelli di cui all' articolo 133, è mensilmente
ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per
ciascuno di essi nell' articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che
siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per
infermità, o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell'
articolo 101.
2. Prima di procedere alla ripartizione,
si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste
dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon
funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.
3. Qualora la proprietà dei mezzi
nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella
ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del ministro
dei trasporti e della navigazione, una percentuale a titolo di
corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
4. Entro sessanta giorni dalla fine di
ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al
comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e
ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la
necessità, potrà procedere agli opprtuni controlli, avvalendosi
eventualmente dell' opera di un esperto il cui compenso sarà a carico
della corporazione stessa.
5. L' esercizio finanziario coincide con
l' anno solare.
Art. 121 - Quote dei
piloti in servizio
1. Il capo e i sottocapi piloti della
corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione
rispettivamente di centoventicinque quote e di centodieci quote e mezza;
gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti
in ragione di cinquanta quote.
2. I marittimi assunti in via
provvisoria, ai termini del terzo comma dell' articolo 116, se concorrrono
con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà delle quota
spettante a questi; altrimenti l' intera quota.
3. I piloti infermi partecipano, nei
primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino
alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta
quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di
cinquanta e trenta quote.
4. Quando vi sia qualche pilota che, per
qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma
dell' articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che
hanno effettivamente prestato servizio.
Art. 122 - Quote
spettanti ai piloti cancellati dal registro
1. Il pilota cancellato dal registro,
salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di
due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di
provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Il periodo successivo all' ultimo
anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il
secondo semestre.
3. Il pilota cancellato dal registro per
causa diversa da quella dell' infermità partecipa alla ripartizione dei
proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del
sessantesimo anno di età.
4. Il pilota cancellato dal registro per
ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei
proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote
nella corporazione di appartenenza all' atto della cancellazione di quest'
ultima.
5. L' eventuale partecipazione alla
ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di
quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di
cinquanta quote.
6. In caso di invalidità assoluta e
permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità
di cui all' articolo 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione
di tante quote quante ne avrebbe maturate all' atto del raggiungimento
dell' età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta
quote.
Art. 123 -
Partecipazione della vedova e degli orfani
1. La vedova del pilota partecipa alla
ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi
delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al
momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo
che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia
due o più.
2. La vedova del pilota non ha diritto
alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni
prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o
se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per
causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecpiazione se
passa a nuove nozze.
3. Gli orfani minorenni del pilota
partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi
delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al
momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.
4. Alla stessa partecipazione hanno
diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro.
Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono
matrimonio.
5. La vedova e gli orfani, qualora la
morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in
ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che
sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato
esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e
terzo comma.
6. Se il pilota non lascia vedova o
figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o
assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l' unico o il
principale e necessario sostegno del padre, a quest' ultimo è corrisposta
la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.
7. Tale quota spetta anche alla madre di
oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa
sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e
risulti che il pilota era l' unico o il principale e necessario sostegno
della madre.
Art. 124 - Assegni a
carico dei marittimi autorizzati
Qualora venga soppressa una corporazione
di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle
loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'
articolo 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del
corpo, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di
pilotaggio riscossi.
Art. 125 - Servizio di
trasporto, di rimorchio e di ormeggio
1. I piloti non possono, senza espressa
autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di
persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.
2. Tuttavia, mancando il battello degli
ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l' ormeggio
della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In
questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.
Art. 126 - Segnali
della nave da pilotare
1. La nave che intende chiamare il
pilota deve fare uno dei segnali seguenti:
1) di giorno:
a) alzare al trinchetto la bandiera
nazionale in campo bianco;
b) fare il segnale G del codice
internazionale, con il quale si chiede il pilota;
2) di notte:
a) fare il segnale G del codice
internazionale;
b) bruciare la luce pirotecnica
comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;
c) mostrare, appena al disopra del
bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a
breve intervallo fra un periodo e l' altro.
2. E' consentito, sia nelle ore diurne
che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.
Art. 127 - Segnale
della nave del pilota
La nave del pilota che si dirige verso
la nave da pilotare deve tenere alzata, se di girono, la bandiera H del
codice internazionale dei segnali di cui al precedente articolo 100 e
mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un
fanale a lampi.
Art. 128 - Obblighi
del pilota a bordo
Il pilota, giunto a bordo della nave,
deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento,
conforme ad apposito modello approvato dal comandante del porto, e
presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.
Art. 129 -
Impossibilità di salire a bordo
Il pilota, qualora per le condizioni
meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di
prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla
rotta da seguire.
Art. 130 - Compenso in
caso di mancata prestazione
1. Sempre che il pilota si sia diretto
verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche
se la nave non si sia avvalsa dell' opera del pilota per fatto non
imputabile a questo.
2. Le tariffe di pilotaggio debbono
determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'
importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata
nella nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica,
da metà importo all' intero importo di una normale prestazione nel caso
di mancata partenza o movimento.
Art. 131 - Pilotaggio
oltre i limiti
Il pilota è tenuto a eseguire l' ordine
del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti
previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto
richiesta.
Art. 132 -
Trasmissione di comunicazioni
Le tariffe di pilotaggio, di cui all'
articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso
dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso
spettante nei seguenti casi:
a) quando il pilota sia tenuto ad
eseguire l' ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti
previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta
richiesta;
b) quando il pilota sia stato chimato
solamente per trasmettere comunicazioni a terrra da parte di una nave o
abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso
comunicazioni da terra ad una nave.
Art. 133 - Compensi
particolari
1. Le tariffe di pilotaggio debbono
determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a
bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un
periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione,
la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di
condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella
circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo
occorrente.
2. Nel caso di cui alla lettera a),
qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota
spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio
riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal
comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
3. Nel caso in cui alla lettera b) al
pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in
sede.
Art. 134 - Aumento del
compenso
Le tariffe di pilotaggio debbono
prevedere anche la misura dell' aumento percentuale, da applicare sul
compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da
leggi e accordi sindacali.
Art. 135 - Riscossione
dei proventi di pilotaggio
1. Il compenso dovuto per ogni
prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito
firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.
2. Il pagamento del compenso non può
effettuarsi se non dietro esibizione dell' ordine.
Art. 136 - Certificato
e registro dei piloti autorizzati
I marittimi autorizzati a norma dell'
articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un
certificato conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e
della navigazione. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.
Art. 137 - Compenso
dei marittimi autorizzati
Il compenso dei marittimi autorizzati è
stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la
riscossione di questi compensi si applica l' articolo 135 e l' ordine di
introito è redatto dal pilota.
Art. 138 - Atto di
concessione
L' atto di concessione relativo al
servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei
mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun
rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio della
navi da rimorchiare, nonché le altre condizioni del servizio.
Art. 139 - Canone
1. Il concessionario è tenuto a
corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del
compartimento nell' atto di concessione.
2. Il canone può essere ridotto o
escluso totalmente quando il concessionario assume l' obbligo di
apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari
prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e
il servizio del porto.
Art. 140 - [Articoli
da 140 a 203] (abrogato)
[ Capo abrogato a partire del 1° marzo
1995 dall' art. 27 l. 28 gennaio 1994 n. 84, come modificato dal D.L. 22
dicembre 1994, n. 696. ]
Art. 204 - Attività
dei palombari
1. I palombari in servizio locale
esercitano la loro attività entro l' ambito del porto presso il cui
ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare
temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'
autorità marittima del porto di iscrizione.
2. Le imbarcazioni usate dai palombari
debbono essere munite di pompe d' aria e di compressori. Le imbarcazioni e
le pompe debbono possedere un certificato di idoneità rilasciato dal
Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere
giudicate idonee dal comandante del porto.
Art. 205 - Registro
dei palombari
1. Il registro dei palombari è tenuto
dal comandante del porto.
Per ottenere l' iscrizione nel registro
sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a diciotto e non
superiore a quaranta anni;
2) cittadinanza italiana;
3) costituzione fisica particolarmente
robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata
dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di
compartimento;
4) non essere stato condannato per un
delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) avere effettuato un anno di
navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso
periodo, servizio nella marina militare in qualità di palombaro.
2. La persistenza dei requisiti fisici
di cui al n. 3 è condizione per l' esercizio della professione ed è
soggetta a controllo triennale da parte del medico di porto.
3. Contro le risultanze delle visite
sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo è ammesso
ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell' esito
della visita, ad una commissione istituita presso l' ufficio di porto e
composta:
1) da un medico designato dal capo del
compartimento, presidente;
2) da un medico designato dal medico
provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall' Istituto
nazionale per la previdenza sociale.
4. Le designazioni di cui al precedente
comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio
impugnato.
Art. 206 - Libretto di
ricognizione
1. Il libretto di ricognizione, conforme
al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è
rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'
atto della iscrizione nel registro previsto dall' articolo precedente.
2. Per le indicazioni che tale libretto
deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite
dall' articolo 155.
Art. 206 - Libretto di
ricognizione
1. Il libretto di ricognizione, conforme
al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è
rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'
atto della iscrizione nel registro previsto dall' articolo precedente.
2. Per le indicazioni che tale libretto
deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite
dall' articolo 155.
Art. 207 -
Cancellazione dal registro
1. Alla cancellazione dal registro si
procede:
1) per morte;
2) per permenente inabilità al
servizio;
3) per avere il palombaro raggiunto l'
età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti
di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell' articolo 205.
2. L' inabilità di cui al n. 2 del
precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti
dell' articolo 156 del presente regolamento.
Art. 208 - Registro
degli ormeggiatori
1. Il registro degli ormeggiatori è
tenuto dal comandante del porto.
2. Per ottenere l' iscrizione nel
registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai diciotto e non
superiore ai quarantacinque anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica,
accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato
dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un
delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo
che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui
territorio è il porto o l' approdo nel quale l' interessato intende
svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato due anni di
navigazione in servizio di coperta.
3. Contro le risultanze della visita
sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso nei modi
previsti dai commi secondo e terzo dell' articolo 152 di questo
regolamento.
4. Il comandante del porto può limitare
il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.
Art. 209 - Disciplina
del servizio di ormeggio
1. Il comandante del porto disciplina il
servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del
servizio stesso secondo le esigenze del porto.
2. Nei porti ove se ne ravvisi l'
opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori
in gruppo.
Art. 210 - Mezzi
nautici degli ormeggiatori
Il comandante del porto determina il
numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere
provvisti gli ormeggiatori.
Le imbarcazioni degli ormeggiatori
devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola
"ormeggiatore" e tenere alzato un pannello bianco con eguale
scritta in rosso.
Art. 211 - Prestazioni
degli ormeggiatori
Gli ormeggiatori non possono pilotare le
navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto
quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in
partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave
ha salpato le ancore e ha messo in moto.
Art. 212 - Tariffe
Le tariffe e le altre norme per le
operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite
dal capo del compartimento.
Art. 213 - Libretto di
ricognizione
1. Il libretto di ricognizione, conforme
al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è
rilasciato all' ormeggiatore dal comandante del porto all' atto dell'
iscrizione nel registro previsto dall' articolo 208.
2. Per le indicazioni che tale libretto
deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite
dall' articolo 155.
Art. 214 -
Cancellazione dal registro
1. Alla cancellazione dal registro si
procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al
servizio;
3) per avere l' ormeggiatore raggiunto
l' età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti
di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell' articolo 208.
2. L' invalidità di cui al n. 2 del
precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti
dell' articolo 156 del presente regolamento.
Art. 215 - Attività
dei barcaioli
. 1. I barcaioli sono addetti alla
condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'
ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.
2. Il comandante del porto disciplina il
servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio
stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina,
in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli.
3. Nei porti ove se ne ravvisi l'
opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in
gruppo.
Art. 216 - Registro
dei barcaioli
1. Il registro dei barcaioli è tenuto
dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività.
2. Per ottenere l' iscrizione nel
registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non
superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica,
accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato
dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un
delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che
sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui
territorio è il porto o l' approdo nel quale l' interessato intende
svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato un anno di
navigazione in servizio di coperta.
3. Contro le risultanze della visita
sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso nei modi
previsti dai commi secondo e terzo dell' articolo 152 di questo
regolamento.
4. Il comandante del porto può limitare
il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Art. 217 - Libretto di
ricognizione
1. Il libretto di ricognizione, conforme
al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è
rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all' atto della
iscrizione nel registro previsto nell' articolo precedente.
2. Per le indicazioni che tale libretto
deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite
dall' articolo 155.
Art. 218 -
Cancellazione dal registro
1. Alla cancellazione dal registro si
procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al
servizio;
3) per avere il barcaiolo raggiunto l'
età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti
di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell' articolo 216.
2. L' invalidità di cui al n. 2 del
precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti
dell' articolo 156 del presente regolamento.
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