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L'ARRESTO DEFINITIVO

PREMESSA

Con l’emanazione dei Regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93 applicati in Italia con D.M. 611/94 veniva evidenziata la possibilità di poter fruire di un "premio" (contributo) a seguito di arresto definitivo dell’attività di pesca con conseguente ritiro della licenza di pesca e demolizione dell’unità o trasferimento della stessa ad altro uso.

Con l’entrata in vigore del D.M. 36/98 si è ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione per una maggiore speditezza dell’attività amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina della Legge 241/90, infatti la nuova normativa prevedeva una grande innovazione legislativa e cioè il decentramento dell’iter istruttorio all’Autorità Marittima di iscrizione dell’unità da pesca.

NORMATIVA VIGENTE

Si arriva così all’entrata in vigore del Regolamento CEE 2792/99 reso attuativo dal D.M. 22.12.2000, il quale detta le nuove condizioni e i criteri per ottenere il premio a seguito di arresto definitivo dell’attività di pesca, norme che sono attualmente applicabili.

Si cercherà adesso di mettere in risalto i punti essenziali del D.M. 22.12.2000 in modo da poter essere esaurienti nelle domande che l’utenza si potrà porre nella lettura del decreto(*)

Calcolo del premio

Per il calcolo del premio si applicano le seguenti tabelle considerando che la tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, mentre la tabella 2 per le navi con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi

TABELLA 1

Categorie di nave per stazza

EURO

GT

 

<10

11000/GT+2000

10<25

5000/GT+62000

25<100

4200/GT+82000

100<300

2700/GT+232000

300<500

2200/GT+382000

500 e oltre

1200/GT+882000

TABELLA 2

Categorie di nave per stazza

EURO

tsl

 

<25

8200/tsl

25<50

6000/tsl+55000

50<100

5400/tsl+85000

100<250

2600/tsl+365000

Esempio: unità da pesca di LPP 18 metri e 27 t.s.l.

Premio = 27*6000+55000= 217000*1936,27 = Lire 420.170.590

 

Condizioni per accedere al premio

l’unità deve essere di età pari o superiore a 10 anni;

essere iscritta nei Registri delle navi da pesca della Comunità;

deve essere stata armata per almeno 75 giorni nei due periodi di 12 mesi precedenti la data della domanda: Es. domanda inoltrata il 01.01.2000 – considerare i periodi 01.01.98-01.01.99 e 01.01.99-01.01.2000 e controllare se nei due periodi è stata armata per almeno 75 gg.

al momento della decisione di ammissione al premio la nave deve essere operativa (cioè armata e con tutti i documenti in corso di validità)

N.B. è consigliabile avere l’unità in armamento nel momento in cui si presenta la domanda, considerando che in base all’allegato A del D.M. 22,12,2000 l’Autorità Marittima di iscrizione dell’unità dovrà, al termine del procedimento istruttorio, certificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione e tra l’altro anche l’operatività dell’unità

Avendo i requisiti cosa bisogna fare per ottenere il premio?

presentare apposita domanda in carta semplice presso la capitaneria di Iscrizione dell’unità che provvederà al procedimento istruttorio ( la domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A);

qualora l’importo della somma da ottenere dovesse superiore ai 300.000.000, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia presentata alla Prefettura di competente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 03.06.98 n. 252 (ALL. B);

nel qual caso si avesse già presentato la domanda nell’anno 2000, ma secondo i criteri dettati dal D.M. 36/98, la stessa deve essere integrata con un’ ulteriore domanda, sempre in carta semplice, secondo lo schema ALL. C .

altre notizie utili

Una volte presentata la domanda il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, ricevuta la certificazione dell’Autorità Marittima attestante l’esistenza dei requisiti, provvederà a comunicare l’ammissione al premio direttamente al richiedente fissando nello stesso tempo un termine massimo di 30 gg per la riconsegna della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria.

La consegna della licenza è atto irrevocabile e il titolo abilitativo viene annullato. La mancata restituzione della licenza entro il termine prescritto comporta l’archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge 241/90.

Entro il termine di 12 mesi dalla riconsegna della licenza di pesca il richiedente provvede all’arresto definitivo dell’unità (demolizione se l’unità è inferiore alle 25 t.s.l., previa domanda all’Autorità Marittima di Iscrizione (All. D)).

Il premio viene liquidato nel seguente modo:

  • 50% entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell’ attestazione provvisoria;

  • saldo ad avvenuta demolizione o avvenuta radiazione della stessa dai Registri.