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L'ARRESTO
DEFINITIVO
PREMESSA
Con l’emanazione
dei Regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93 applicati in Italia con
D.M. 611/94 veniva evidenziata la possibilità di poter fruire di un
"premio" (contributo) a seguito di arresto definitivo dell’attività
di pesca con conseguente ritiro della licenza di pesca e demolizione
dell’unità o trasferimento della stessa ad altro uso.
Con
l’entrata in vigore del D.M. 36/98 si è ritenuto necessario
emanare nuove norme di applicazione per una maggiore speditezza dell’attività
amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina
della Legge 241/90, infatti la nuova normativa prevedeva una grande
innovazione legislativa e cioè il decentramento dell’iter
istruttorio all’Autorità Marittima di iscrizione dell’unità da
pesca.
NORMATIVA
VIGENTE
Si
arriva così all’entrata in vigore del Regolamento CEE 2792/99
reso attuativo dal D.M. 22.12.2000, il quale detta le nuove
condizioni e i criteri per ottenere il premio a seguito di arresto
definitivo dell’attività di pesca, norme che sono attualmente
applicabili.
Si
cercherà adesso di mettere in risalto i punti essenziali del D.M.
22.12.2000 in modo da poter essere esaurienti nelle domande che l’utenza
si potrà porre nella lettura del decreto(*)
Calcolo
del premio
Per
il calcolo del premio si applicano le seguenti tabelle considerando
che la tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le
perpendicolari superiore a 24 metri, mentre la tabella 2 per le navi
con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri le
cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre
2003. Dopo tale data si applica la tabella 1 per tutte le navi
TABELLA
1
|
Categorie
di nave per stazza |
EURO |
|
GT |
|
|
<10 |
11000/GT+2000 |
|
10<25 |
5000/GT+62000 |
|
25<100 |
4200/GT+82000 |
|
100<300 |
2700/GT+232000 |
|
300<500 |
2200/GT+382000 |
|
500
e oltre |
1200/GT+882000 |
TABELLA
2
|
Categorie
di nave per stazza |
EURO |
|
tsl |
|
|
<25 |
8200/tsl |
|
25<50 |
6000/tsl+55000 |
|
50<100 |
5400/tsl+85000 |
|
100<250 |
2600/tsl+365000 |
Esempio: unità da
pesca di LPP 18 metri e 27 t.s.l.
Premio =
27*6000+55000= 217000*1936,27 = Lire 420.170.590
Condizioni per
accedere al premio
l’unità
deve essere di età pari o superiore a 10 anni;
essere
iscritta nei Registri delle navi da pesca della Comunità;
deve
essere stata armata per almeno 75 giorni nei due periodi di 12
mesi precedenti la data della domanda: Es. domanda inoltrata il
01.01.2000 – considerare i periodi 01.01.98-01.01.99 e
01.01.99-01.01.2000 e controllare se nei due periodi è stata
armata per almeno 75 gg.
al
momento della decisione di ammissione al premio la nave deve
essere operativa (cioè armata e con tutti i documenti in corso di
validità)
N.B.
è consigliabile avere l’unità in armamento nel momento in cui
si presenta la domanda, considerando che in base all’allegato A
del D.M. 22,12,2000 l’Autorità Marittima di iscrizione dell’unità
dovrà, al termine del procedimento istruttorio, certificare la
sussistenza dei requisiti per l’ammissione e tra l’altro anche
l’operatività dell’unità
Avendo
i requisiti cosa bisogna fare per ottenere il premio?
presentare
apposita domanda in carta semplice presso la capitaneria di
Iscrizione dell’unità che provvederà al procedimento
istruttorio ( la domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato
A);
qualora
l’importo della somma da ottenere dovesse superiore ai
300.000.000, alla domanda deve essere allegata copia della
richiesta antimafia presentata alla Prefettura di competente ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. 03.06.98 n. 252 (ALL.
B);
nel
qual caso si avesse già presentato la domanda nell’anno 2000,
ma secondo i criteri dettati dal D.M. 36/98, la stessa deve essere
integrata con un’ ulteriore domanda, sempre in carta semplice,
secondo lo schema ALL. C .
altre
notizie utili
Una
volte presentata la domanda il Ministero per le Politiche Agricole
e Forestali, ricevuta la certificazione dell’Autorità Marittima
attestante l’esistenza dei requisiti, provvederà a comunicare l’ammissione
al premio direttamente al richiedente fissando nello stesso tempo
un termine massimo di 30 gg per la riconsegna della licenza di
pesca o dell’attestazione provvisoria.
La
consegna della licenza è atto irrevocabile e il titolo
abilitativo viene annullato. La mancata restituzione della licenza
entro il termine prescritto comporta l’archiviazione della
domanda senza preavviso ai sensi della legge 241/90.
Entro
il termine di 12 mesi dalla riconsegna della licenza di pesca il
richiedente provvede all’arresto definitivo dell’unità
(demolizione se l’unità è inferiore alle 25 t.s.l., previa
domanda all’Autorità Marittima di Iscrizione (All. D)).
Il
premio viene liquidato nel seguente modo:
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