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TASSA
DI STAZIONAMENTO
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La
tassa di stazionamento per i natanti da diporto (unità non
iscritte nei registri di lunghezza fina a m.7,50 se a motore o a
mt.10 se a vela con motore ausiliario o motoveliero) è stata
soppressa dall’art.11 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge
finanziaria per l’anno 2000)
Non sono soggette alla tassa di stazionamento le imbarcazioni da
diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di
volontariato esclusivamente ai fini della prevenzione degli
incidenti in acqua, dell’assistenza e del soccorso. In assenza
di una normativa sulla disciplina del volontariato, il Ministero
con circolare n. 262584 del 14.04.1997 (G.U. 135/97) ha fornito
alcuni chiarimenti per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione
del pagamento del tributo per tali unità.
La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza
fuori tutto, riportata sulla licenza di navigazione, quando l’unità
staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime ed
interne) anche se assentite in concessione a privati (porti
turistici, darsene private, ecc.). la tassa non va pagata se l’unità
resta a secco l’intero anno. La ricevuta di pagamento deve
essere tenuta a bordo (non è previsto che debba essere esposta)
Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla
tesoreria provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli
appositi modelli CH8 bis, meccanizzati a banda blu che riportano
anche le istruzioni per la compilazione
Ove presso gli uffici gli Uffici postali non fossero disponibili i
bollettini di c.c.p. meccanizzati il versamento può essere
effettuato utilizzando i normali bollettini riportando nella
causale le seguenti indicazioni:
-
il
numero e la sigla dell’Ufficio di Iscrizione;
-
lunghezza
fuori tutto in cm.;
-
la
data di prima iscrizione ovvero l’anno di
costruzione se trattasi di unità a motore, a vela
con motore ausiliario o motoveliero.
IMPORTI
DA CORRISPONDERE
L’importo
della tassa di stazionamento per le navi e le imbarcazioni da
diporto è il seguente:
1)
lunghezza f.t. fino a 750 cm. Importo fisso lire 360.000;
2)
per ogni cm, eccedente cm. 750 fino a cm. 1200 lire 1500 al cm;
3)
per ogni cm. eccedente cm. 1200 fino a cm.1800 lire 4000 al cm.
4)
per ogni cm. eccedente cm. 1800 fino a cm.2400 lire 6000 al cm.
5)
per ogni cm. eccedente cm. 2400 lire 8000 al cm.
Nota:
nel caso di iscrizione nei registri dei natanti a motore, di
lunghezza inferiore a mt. 7,50 questi rientrano nella categoria
delle imbarcazioni, indipendente dalla lunghezza e come tali
devono pagare la tassa di stazionamento dell’importo fisso
stabilito(esempio: un’unità a motore iscritta nei registri
della lunghezza f.t. di mt. 6,50 paga il tributo minimo fisso di
lire 360.000)
Per
le unità che stazionano in acqua l’importo va versato, in una
unica soluzione, per l’intero anno solare , entro il 31 maggi,
ovvero il giorno precedente all’effettiva messa in acqua dell’unità,
se successivo a tale data;
L’importo
della tassa di stazionamento è ridotto della metà per le navi
ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario e di un terzo per i
motovelieri:
Gli
importi stessi sono altresì ridotti del 15%, del 30% e del 45%
dopo rispettivamente 5 anni, 10 anni e 15 anni dalla data di
Iscrizione nei Registri o di costruzione, se più favorevole,
maturati alla data di versamento. Con riferimento alla
costruzione la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di costruzione. Le riduzioni indicate ai
punti a) e b) sono cumulabili.
1°
Esempio:
un’unità
costruita nell’anno 1993 ed iscritta per la prima volta nei
registri il 20 giugno 1993, il diritto allo sconto del 15%
matura il 21 giugno 1998 con riferimento alla data di iscrizione
mentre sarebbe maturato il 1° gennaio 1999 con riferimento alla
data di costruzione.
2°
Esempio:se
la medesima unità, costruita nell’anno 1993, fosse stata
iscritta per la prima volta nei registri il 10 maggio 1995, (nel
frattempo non è stata commercializzata) il diritto alla sconto
del 15% maturerà l’11 maggio 2000 con riferimento alla data
di iscrizione mentre è già maturato il 1° gennaio 1999 con
riferimento alla data di costruzione.
Per
le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento
della tassa annuale va effettuato in ragione di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione
(compreso) ed il dicembre dello stesso anno;
Esempio:
per un’unità iscritta il 29 giugno la tassa è pari a 7/12
dell’importo annuale dovuto.
ATTENZIONE
!!!

Le
violazioni al tributo comportano una sovrattassa pari al triplo
della tassa dovuta oltre il pagamento del tributo evaso (per un
versamento inferiore di lire 10.000 la sanzione ammonta a lire
40.000); per tale tassa non è previsto il "ravvedimento
operoso". La riforma delle sanzioni amministrative per
violazione alle norme tributarie non si estende alla tassa di
stazionamento.
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