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LA NAVIGAZIONE TEMPORANEA

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NAVIGAZIONE:

CON TARGA PROVA

NAVIGAZIONE OCCASIONALE

 

 

NAVIGAZIONE CON TARGA PROVA

   I cantieri navali, le aziende di vendita e i costruttori di motori marini che intendono navigare temporaneamente con unità da diporto, sprovviste di documenti di bordo oppure, se munite di documenti di bordo, a loro affidate per la vendita o la riparazione, possono richiedere agli Uffici marittimi (solo Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) il rilascio di un’autorizzazione temporanea alla navigazione (di prova , dimostrativa o di trasferimento) entro sei miglia o senza alcun limite. L’autorizzazione ha la validità annuale, rinnovabile dall’Autorità marittima che l’ha rilasciata.

La targa provvisoria può essere utilizzata per natanti, imbarcazioni e navi. L’unità con targa provvisoria deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare rapporto di lavoro con la ditta intestataria dell’autorizzazione e sia munita di regolare patente se richiesta dalla legge.

Durante la navigazione , a bordo dell’unità deve esserci, unitamente all’autorizzazione, una dichiarazione del titolare dell’autorizzazione dalla quale risulti che la persona al comando è un suo dipendente con regolare rapporto di lavoro o il titolare.

Ai fini della sicurezza della navigazione , l’Unità deve essere munita dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza regolamentari in relazione alla distanza dalla costa ove si svolge la navigazione.

 

 

NAVIGAZIONE OCCASIONALE – AUTORIZZAZIONE

   Il nuovo regolamento di sicurezza prevede che anche le unità senza la targa prova possono essere autorizzate ad effettuare viaggi occasionali per il trasferimento da un porto all’altro. Nel caso che l’unità non sia in possesso del certificato di sicurezza o sia scaduto nella validità, l’autorità marittima , a richiesta dell’interessato, può rilasciare un’autorizzazione ad effettuare la navigazione di trasferimento per il solo viaggio, dettando le prescrizioni tecniche e di sicurezza da osservare durante il viaggio di trasferimento(comunicazioni radio orarie, condizioni meteo-marine, distanza dalla costa, salvaguardia delle persone a bordo, ecc.). La norma consente ai diportisti (ma anche ai cantieri e officine di lavoro che non dispongono di targa prova) di trasferire l’unità in località diversa da dove si trovano per effettuare i lavori di riparazione.