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NAVIGAZIONE
CON TARGA PROVA
I
cantieri navali, le aziende di vendita e i costruttori di motori
marini che intendono navigare temporaneamente con unità da diporto,
sprovviste di documenti di bordo oppure, se munite di documenti di
bordo, a loro affidate per la vendita o la riparazione, possono
richiedere agli Uffici marittimi (solo Capitanerie di Porto e Uffici
Circondariali Marittimi) il rilascio di un’autorizzazione
temporanea alla navigazione (di prova , dimostrativa o di
trasferimento) entro sei miglia o senza alcun limite. L’autorizzazione
ha la validità annuale, rinnovabile dall’Autorità marittima che
l’ha rilasciata.
La targa
provvisoria può essere utilizzata per natanti, imbarcazioni e navi.
L’unità con targa provvisoria deve essere comandata o condotta
dal titolare o da persona che abbia un regolare rapporto di lavoro
con la ditta intestataria dell’autorizzazione e sia munita di
regolare patente se richiesta dalla legge.
Durante la
navigazione , a bordo dell’unità deve esserci, unitamente all’autorizzazione,
una dichiarazione del titolare dell’autorizzazione dalla quale
risulti che la persona al comando è un suo dipendente con regolare
rapporto di lavoro o il titolare.
Ai fini della
sicurezza della navigazione , l’Unità deve essere munita dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza regolamentari in
relazione alla distanza dalla costa ove si svolge la navigazione.
NAVIGAZIONE
OCCASIONALE – AUTORIZZAZIONE
Il
nuovo regolamento di sicurezza prevede che anche le unità senza la
targa prova possono essere autorizzate ad effettuare viaggi
occasionali per il trasferimento da un porto all’altro. Nel caso
che l’unità non sia in possesso del certificato di sicurezza o
sia scaduto nella validità, l’autorità marittima , a richiesta
dell’interessato, può rilasciare un’autorizzazione ad
effettuare la navigazione di trasferimento per il solo viaggio,
dettando le prescrizioni tecniche e di sicurezza da osservare
durante il viaggio di trasferimento(comunicazioni radio orarie,
condizioni meteo-marine, distanza dalla costa, salvaguardia delle
persone a bordo, ecc.). La norma consente ai diportisti (ma anche ai
cantieri e officine di lavoro che non dispongono di targa prova) di
trasferire l’unità in località diversa da dove si trovano per
effettuare i lavori di riparazione. |