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LA
PATENTE
NAUTICA
Il
D.P.R. 431 del 9.10.1997 che ha approvato il
regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche, entrato in vigore il 16 gennaio u.s..
Con circolare n. 260120 del 15 gennaio 1998 sono
state fornite le istruzioni operative e di
coordinamento per l'applicazione del nuovo
regolamento.
Nuova
disciplina delle patenti
Con
DPR 431,1997 è stato approvato il nuovo
regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche. La nuova normativa, come da delega
legislativa, è improntata alla semplificazione
delle procedure, alla trasparenza amministrativa,
al ricorso diffuso all'autocertificazione, così
come previsto dalla legge 15 maggio 1997 n. 127
(c.d. legge Bassanini), all'immediato rilascio
della patente nautica ai candidati che hanno
superato le prove di esame, all'aggiornamento
della residenza ed al rinnovo della patente
mediante l'invio al domicilio di un apposito
talloncino adesivo di convalida.
Per
la semplificazione della procedura amministrativa
è stato predisposto un unico modello di domanda
utilizzabile, per l'autocertificazione dei dati
personali, per la richiesta di ammissione agli
esami, per la convalida delle abilitazioni, per la
richiesta di rilascio della patente a coloro che
sono in possesso di titoli professionali
marittimi, per il rilascio del duplicato delle
patenti nonché per le comunicazioni relative al
cambio di residenza.
La
patente è unica e abilita al comando di
imbarcazioni da diporto a motore, a vela con
motore ausiliario e motovelieri alle seguenti
specie di navigazione:
a)entro12 miglia dalla costa;
b) senza alcun limite.
A richiesta dell'interessato, la patente può
essere limitata al solo motore. In tal caso il
candidato non sostiene la prova pratica per la
vela.
OBBLIGO
DELLA PATENTE NAUTICA
1.
Per
i natanti (compresi gli acquascooter):
a)
quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30
kw o a 40,8 CV (1 KW = 1,36
CV) o abbiano una cilindrata:
-
superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi;
-
superiore a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
-
superiore a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entrobordo;
-
superiore a 2000 cc, se diesel.
b)
quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia
dalla costa;
2.
Per
le imbarcazioni a motore, a vela con motore ausiliaria e motovelieri,
aventi caratteristiche e potenze superiori a quelle indicate al precedente
punto 1, a), nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza
superiore alle sei miglia dalla costa; per la navigazione entro 6 miglia
dalla costa.
3.
Per le navi da diporto : sempre;
Per
il comando delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni) è richiesta
una delle patenti previste dalla legge sulla nautica in relazione alla
navigazione effettivamente svolta, senza tener conto dell’abilitazione
dell’unità. Quindi, chi è in possesso di una patente per la
navigazione entro dodici miglia dalla costa può assumere il comando di un’imbarcazione
da diporto (non di una nave) abilitata oltre tale limite purché la
navigazione si svolge entro le dodici miglia dalla costa.
4.Per
i natanti e le imbarcazioni sono previsti solo due tipi di abilitazioni,
non più con riferimento alle caratteristiche tecniche dell’unità (a
vela o a motore), ma solo in relazione alla distanza dalla costa.
Le
nuove patenti abilitano:
a)
alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b)
alla navigazione senza alcun limite;
La patente è unica e
abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a motore, a
vela con motore ausiliario e dei motovelieri. A richiesta dell’interessato,
la patente può essere limitata al solo comando di unità da diporto a
motore, per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla costa.
Per
il comando di unità da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri
(valida solo per fini lusori e non per lavoro)
è necessario il possesso della patente per nave da diporto.
Nota:
Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto
possono comandare anche le altre unità (imbarcazioni e natanti) a
motore, a vela con motore ausiliario e motovelieri.
PROCEDURA
PER OTTENERE LA PATENTE
a)
L’apposita domanda va
presentata in duplice copia all'Autorità marittima o anche agli Uffici
Provinciali della MCTC, per la patente entro 12 miglia dalla costa:
b)
La seconda
copia della domanda vistata dall'Ufficio che la riceve, costituisce
autorizzazione provvisoria ad esercitarsi a bordo delle unità da diporto
per la quale si richiede la patente. L'autorizzazione è valida tre mesi e
può essere prorogata per un periodo di pari durata.
c)
Entro il periodo di validità
dell'autorizzazione, il candidato deve dare la propria disponibilità a
sostenere l'esame (prenotazione) presso l'ufficio dove ha presentato la
domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni di
pagamento delle tasse e dei tributi previsti.
d)
Nei successivi 45 giorni dalla prenotazione (è bene farla per
iscritto, anche a mezzo fax) i candidati saranno chiamati a sostenere le
prove di esame e, se dichiarati idonei, ottenere la patente al termine
delle prove stesse. I candidati che non hanno superato l'esame, teorico o
quello pratico, possono ripetere la prova, una sola volta, senza dover
pagare ulteriori tasse o tributi. Per dare la certezza di avere la patente
entro il termine stabilito è previsto che presso le Autorità marittime
possono operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da
personale altamente qualificato.
e)
Le commissioni di esame possono operare anche fuori sede. In tal caso le
scuole nautiche che hanno più di dieci candidati, a proprie spese, devono
richedere alla competente Autorità marittima o della MCTC, che gli esami
vengano fatti presso le loro sedi.
f)
L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia, mentre gli
esaminatori sono due per le patenti senza alcun limite. La commissione è
integrata dall'esperto velista, nel corso della prova pratica. Nel corso
di patente limitata la prova pratica viene effettuata con un'unità a
motore.
g)
La prova pratica per il conseguimento della patente entro 12 miglia è
svolta con un'unità da diporto (può essere anche un natante) a vela con
motore ausiliario, riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Nel
caso di patente limitata al solo motore, la prova è svolta con un'unità
a motore.
h)
Per la navigazione senza alcun limite vale quanto detto in precedenza con
la variante che la prova deve essere effettuata con un'unità iscritta nei
registri abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.
i)
La prova pratica per la patente per nave da diporto, in caso di
indisponibilità di una nave, può essere svolta con una imbarcazione di
lunghezza non inferiore a venti metri.
l)
Le vecchie patenti nautiche, per il comando di unità da diporto per la
navigazione entro sei miglia dalla costa, abilitano alla navigazione entro
dodici miglia.
m)
Le vecchie patenti per il comando di unità da diporto a vela con motore
ausiliario abilitano al comando di unità da diporto a motore, a vela con
m.a. e motoveliero, per la navigazione rispettivamente entro 12 miglia o
senza alcun limite dalla costa.
n)
Le vecchie patenti che abilitano al comando di unità da diporto a motore,
sono valide solo per la condotta di tali tipologie unità, per i nuovi
limiti di navigazione. È prossima la fornitura dei nuovi modelli di
patenti alle Autorità marittime periferiche.
o)
Alla sostituzione delle vecchie patenti provvede l'ufficio marittimo o
della MCTC in occasione della convalida della patente stessa.
p)
Per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l'invio
al proprio domicilio di un talloncino autoadesivo, a similitudine di
quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche. Per dare
attuazione alla nuova procedura, è in corso la fornitura degli appositi
modelli alle Autorità marittime interessate da parte del P.G.S.. Nel
frattempo però le patenti nautiche continuano ad essere rinnovate con
l'osservanza della precedente normativa.
p)
Le patenti nautiche (a vela ed a motore) rilasciate con documenti
separati, all'atto della convalida devono essere unificate.
q)
Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il
conseguimento delle patenti sono state istituite le "scuole
nautiche", che per operare devono essere munite di apposita
autorizzazione rilasciata dalla regione, che ne ha anche il controllo
amministrativo.
r)
Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di
Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M.
317,1995, possono richiedere l'autorizzazione alla competente regione
purché abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche,
strumenti nautici, insegnanti qualificati e abbiano la disponibilità di
unità da diporto corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati. Nel
frattempo in attesa della normativa regionale le scuole nautiche
continuano ad operare presso gli Uffici marittimi, con le norme vigenti.
Per
essere ammessi a sostenere l’esame per conseguire la patente nautica, è
necessario avere i sottoscritti requisiti morali. Il possesso dei
requisiti sono autocertificati dall’interessato, unitamente agli altri
dati personali, nel modello di domanda di ammissione all’esame. L’autorità
marittima o quella della navigazione interna competente al rilascio della
patente ha in ogni tempo la facoltà di accertare quanto dichiarato
mediante l’acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale
Nota:
le dichiarazioni sostitutive mendaci sono perseguite penalmente.
REQUISITI
MORALI
Non
possono ottenere la patente nautica:
·
coloro
che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
·
coloro
che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.327 e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575;
·
coloro
che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni,
salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
Non
possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun
limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto
·
coloro
che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla
disciplina delle sostanze stupefacenti, dall’ingresso dei clandestini
nel territorio nazionale o dalle disposizioni in materia doganale
(contrabbando), salvo che non siano intervenuti provvedimenti di
riabilitazione.
REQUISITI
FISICI
I
requisiti fisici richiesti per l'ammissione agli esami sono quelli
indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1997.
Tale
decreto prevede che il candidato:
·
sia
esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minoranze
anatomiche o funzionali o psichiche che possano, comunque, pregiudicare la
sicurezza del comando del mezzo al quale la patente lo abilita o impedire
lo svolgimento delle varie mansioni atte a far fronte alle situazioni di
pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione;
·
non
risulti dedito all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti
o stupefacenti;
·
per
il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che
l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente
per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei
segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una
sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Per i soggetti monoculari, il visus dell'occhio residuo non può essere,
senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve
essere comprovata.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio
miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile
rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di
rifrazione tra le due lenti può essere, del pari, superiore a tre
diottrie.
·
percepisca
da ciascun orecchio la voce di conversazione con fenomeni combinati a non
meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri
dall'orecchio che sente di meno, senza l'uso di apparecchi correttivi.
·
altre
malattie invalidanti come affezioni cardiovascolari, diabete, malattie
endocrine, malattie del sistema nervoso, epilessia, malattie psichiche,
malattie del sangue, malattie apparato urogenitale, sono specificate
nell'allegato A del D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431.
DOMANDA
DI AMMISSIONE
Per
essere ammesso agli esami, il candidato deve presentare istanza in duplice
copia (di cui una in bollo), presso qualsiasi Capitaneria di Porto o
Ufficio Circondariale marittimo; per la navigazione entro le 12 miglia
dalla costa, la richiesta può essere presentata anche agli Uffici
Provinciali della M.C.T.C., mentre se la patente riguarda il comando di
nave da diporto la domanda va
presentata solo alla Capitanerie di Porto.
L’Ufficio
rilascia una copia vistata all’interessato, la quale costituisce
autorizzazione provvisoria ad esercitarsi
a bordo dell’unità da diporto per la quale è stata presentata la
domanda di esame. L’autorizzazione è valida per tre mesi e può essere
prorogata per un ulteriore periodo di pari durata.
Nota:
la tassa di concessione governativa per il rilascio della patente e la
marca da bollo annuale sono state soppresse.
DOCUMENTI
DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AMMISSIONE
A
corredo della domanda il candidato deve presentare:
·
Certificato
medico in bollo conforme al D.P.R. 9/10/1997 n° 431 (regolamento sulla
disciplina delle patenti);
·
Due
fotografie formato tessera;
·
Attestazione
relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 25.000 sul c.c.p. n.
8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma, causale: Tassa
ammissione esami patente nautica (per le navi lire 125.000);
·
Attestazione
relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 5.000 (per le navi
lire 30.000) sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato
competente per territorio, causale: Capo XV - Capitolo n. 3570 –
C.E.E.D. Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Tributo esame
conseguimento patente nautica.
Alla
prenotazione degli esami vanno consegnati:
·
Attestazione
di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto (anno 2000
lire 2.650) sul c.c.p. intestato a Tesoreria Provinciale dello
Stato con la causale Capo IX - Cap. 3484 C.E.E.D. - Provveditorato
Generale dello Stato – pagamento stampato patente nautica.
·
Marca
da bollo di lire 20000.
PROGRAMMA
D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE AL COMANDO DI NAVI DA
DIPORTO.
Prova
teorica
1°
Gruppo.
1.
I corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare.
Sistema solare, fasi lunari. La terra: figura, movimento di rotazione
della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte.
Il movimento di rivoluzione della terra, la eclittica, le stagioni;
2.
la misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta
celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla
carta un punto, date le coordinate geografiche di un punto dato;
3.
magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione
magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso,
apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione
della bussola. Controllo, giri, e compensazione delle bussole;
4.
prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari
relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte.
Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione
della velocità della nave;
5.
elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e
di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine;
6.
carte nautiche in proiezione di Mercature, vari tipi di proiezione.
Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Impiego delle
tavole nautiche. Portolani, elenco dei fari e fanali.
2°
Gruppo:
1.
Cenni di meteorologia, atmosfera, pressione atmosferica, barometro.
La temperatura dell’aria, i terremoti. Il vento, scala Beaufort della
forza del vento. Il mare, le onde, le correnti, le maree, scala Douglas
dello stato del mare:
2.
Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico.
Navigazione in prossimità della costa in acque ristrette. Scandaglio.
Vari tipi di scandaglio. Impiego pratico del radar. Risoluzione pratica di
problemi di cinematica navale.
3°
Gruppo:
1.
Navigazione lossodromica e ortodromica. Sestante. Verifica e
maneggio per la misurazione dell’altezza degli astri e degli angoli.
Lettura sestante;
2.
elementi di navigazione astronomica;
3.
norme sull’impiego del radiotelegrafo.
4°
Gruppo:
1.
principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta,
centro di gravità. Stabilità, compartimentazione. Nomenclatura generale
delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali.
Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi;
2.
sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d’acqua, incendio,
uomo in mare). Misure per prevenirli e fronteggiarli;
3.
avarie più comuni. Avaria al timone o all’elica.
5°
Gruppo:
1.
Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione
sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi d’acqua ove
si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico,
ecc.. Segnalamenti di soccorso;
2.
leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto.
Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.
Comandante della nave da diporto: poteri e doveri prima della partenza, in
corso di navigazione e all’arrivo in porto. Provvedimento per la
salvezza delle persone a bordo in caso di evento pericoloso. Abbandono
della nave. Eventi straordinari (sinistri, soccorsi, incendi, o infortuni
gravi alle persone):obbligo della relazione all’autorità portuale o
consolare. Obbligo dell’assistenza e del soccorso.
La
prova teorica deve essere completata a una prova di carteggio e di
calcolo.
Prova
pratica
Durante
la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e
condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e
capacità le manovre necessarie, l’ormeggio, il disormeggio, il recupero
di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l’impiego
delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di
sicurezza e dei mezzi di
salvataggio e antincendio.
PATENTI
NAUTICHE SCADUTE:
Le
patenti nautiche scadute possono essere rinnovate in qualsiasi momento
presso l’Ufficio Marittimo o della M.C.T.C. (motorizzazione civile) che
l’ha rilasciata (pùò essere presentata direttamente o inviata con
raccomandata), senza tener conto della data di scadenza.
RINNOVO
DELLE VECCHIE PATENTI:
Per
ottenere il rinnovo delle vecchie patenti, si deve presentare la su
esposta domanda, compilando i
quadri A, B, C, ed F, riguardanti i requisiti morali nonché
l’eventuale possesso di altra abilitazione al comando di unità
da diporto. L’ufficio ritira la vecchia patente sostituendola con il
nuovo stampato previsto dal regolamento sulle patenti.
CONVALIDA
DELLE NUOVE PATENTI:
Per
la convalida e l’aggiornamento della residenza delle nuove patenti, va
presentata la su esposta domanda (in bollo),
compilando i quadri A, B, C, ed F, unitamente al certificato medico
in bollo. L’ufficio invia al domicilio dell’interessato un talloncino
auto-adesivo di convalida o aggiornamento che va apposto sulla patente. La
procedura potrà essere attuata solo per i possessori dei nuovi modelli di
patenti.
Nota: Si
ricorda che l'assunzione del comando o della condotta di un'unità da
diporto con la patente scaduta è punita con una sanzione amministrativa
da lire 400.000 a lire 2.000.000.
NOTE
GENERALI:
1)
I possessori di patenti nautiche che al momento del rilascio o della
conferma nella validità dell'abilitazione avevano superato il 50° anno
di età ma non il 60°, possono presentare il documento al competente
Ufficio per l'annotazione della proroga di validità di 5 anni, senza
alcuna formalità.
2)
Il Ministero, con circolare 4 novembre 1992, n. 267001 - a seguito di
sentenza giurisdizionale - ha chiarito che il soggetto che regge il timone
di un'unità da diporto può non essere munito necessariamente della
patente nautica, sempre che a bordo vi sia altra persona, in possesso di
regolare abilitazione, che assuma la responsabilità del comando e della
condotta della navigazione.
3) Le
patenti per il comando di unità da diporto entro le 6 miglia, rilasciata
in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro 12
miglia dalla costa.
4)
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o della
navigazione interna possono comandare o condurre unità da diporto nei
limiti stabiliti dal decreto 5.7.1994, n. 536 (pubblicato sulla G.U. n.
216 del 15.9.1994).
CONSEGUIMENTO
DELLE PATENTI SENZA ESAMI
1.
Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto, in
servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono conseguite, senza
esami, le patenti di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 431/97.
2.
Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili dei fuoco, in servizio permanente o volontari di
truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei
mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza
esami, le patenti di cui all'articolo 3 del D.P.R. 431/97, nei limiti
dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite
senza esami dal personale militare della Guarda di finanza in servizio
permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di
specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della
Guardia di finanza.
3.
La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al personale
delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio
purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli
articoli 5 e 6 del D.P.R. 431/97.
4.
I requisiti per le persone indicati al comma 1, sono comprovati
dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di
appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal
possesso dell'abilitazione.
5.
Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o, dai comandi della
Guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla costa
abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
6.
Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla
abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda di cui
all'articolo 10, corredata dal certificato medico, marca da bollo, due
foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di
rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto.
DURATA
E CONVALIDA DELLE PATENTI
1.
La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di
conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro
che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il
sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere
presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva
decorre dalla data di convalida.
2.
La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano
affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o
funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in
conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità
fisica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 431/97.
3.
Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il
comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida
della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza
ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.
Per
la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza,
direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al
rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui
all'articolo 5 del D.P.R. 431/97. L'interessato deve inoltre dichiarare di
possedere i requisiti morali di cui all'articolo 6 del suddetto decreto,
nonché l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla
condotta di unità da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed
F dell’apposita domanda.
Nota
: la tassa annuale è stata soppressa dall’art. 11
legge 488/99 “finanziaria anno 2000”.
PATENTI
NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI
1.
Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.
2.
Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma 1,
l'interessato presenta al competente ufficio domanda in bollo compilando i
quadri A, B, D ed F, due foto, certificato medico (in bollo), una marca da
bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a rigoroso
rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.
3.
Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l'ufficio provvede ad
effettuare la seguente annotazione:
«Sostituisce
la patente n ____________ rilasciata in data ________________».
CAMBIO
DI RESIDENZA
1.
In caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve
darne comunicazione diretta o con raccomandata all'ufficio che ha
provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva, compilando a
tale scopo il quadro A dell’apposita domanda.
2.
L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti,
provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero ad inviare
all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento
recante la seguente dicitura: «Patente nautica n° ____________ residente
a ___________ in via _________________» seguita dalla sigla del
funzionario incaricato.
SMARRIMENTO
O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA
1.
In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente nautica, il
titolare deve fame denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che
rilasciano attestazione della denuncia resa.
2.
Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato del
documento, deve presentare al competente ufficio oltre all’apposita
domanda in duplice copia (di cui una in bollo), la denuncia di cui al
comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a
rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera.
3.
Copia della domanda è restituita all'interessato e consente, per la
durata di giorni trenta, di comandare e condurre le unità da diporto nei
limiti dell'abilitazione posseduta.
4.
Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente
annotazione: «Duplicato della patente n° _____________ rilasciata in
data _________________» seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5.
Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento
sostituito.
REVISIONE
DELLE PATENTI NAUTICHE
1.
L'autorità marittima e quella della navigazione interna, possono disporre
che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o
ad esame di idoneità i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi
sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti.
L'esito
della visita medica è comunicato all'autorità marittima o a quella della
M.C.T.C. che ha rilasciato !a patente per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali
limitazioni o prescrizioni.
MOTIVI
CHE PROVOCANO LA SOSPENSIONE DELLE PATENTI NAUTICHE
1.
La patente nautica è sospesa dall'autorità marittima o dalla M.C.T.C.
che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario
per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici . In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato
non produca la certificazione della commissione medica locale attestante
il recupero della idoneità psico-fisica.
2.
La patente può essere altresì sospesa dalla competente autorità
marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi:
a)
assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in
stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o
stupefacenti;
b)
quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da
compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
c)
per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.
3.
Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente
non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lettere a)
e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del medesimo
comma.
4.
La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente. autorità
marittima o della navigazione interna quando sia iniziato provvedimento
penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero
lesioni gravi o gravissime colpose derivatati dalla violazione delle norme
sul comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i
delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro Il del
codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice
della navigazione.
5.
Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia
giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione trasmette,
entro dieci giorni, copia del rapporto tramite il proprio comando o
ufficio, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso
ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le
predette autorità, ricevuti gli atti, dispongono, ove sussistano fondati
elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità
della patente fino ad massimo di un anno e ordinano all'interessato di
consegnare la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
6.
Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni
personali colpose il. Giudice con la sentenza dispone la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa
grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi ad un anno. Copia
del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla
cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici,
all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e
4 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
8.
I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla
patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per
l'annotazione nel registro.
MOTIVI
CHE PROVOCANO LA
REVOCA DELLA PATENTE
1.
La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o della
navigazione interna che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non
sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici, ovvero
non sia più in possesso dei previsti requisiti morali.
2.
I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del
giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto
un provvedimento di riabilitazione.
MARITTIMI
IN POSSESSO DI TITOLI PROFESSIONALI
1.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per
il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di
libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare
e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite
con decreto ministeriale 5 luglio 1994 n. 536.
2.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la.
condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla
conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle
unità da diporto, escluse le navi da diporto.
3.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i
servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a
scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza
stabilita per ciascun titolo.
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