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LOCAZIONE E NOLEGGIO

 

ATTIVITA’ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA’ DA DIPORTO

COMANDO DELLE UNITA’ DA DIPORTO UTILIZZATE  NELL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO
NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI NELLA  LOCAZIONE E NOLEGGIO PER FINALITA’ RICREATIVE CONNESSE AL TURISMO LOCALE

 

 

ATTIVITA’ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA’ DA DIPORTO

L’art. 10 della Legge 647/96, modificando la precedente normativa, prevede che i natanti, leimbarcazioni e le navi da diporto possono essere utilizzati a fini commerciali mediante contratti di locazione o di noleggio. Per meglio inquadrare la normativa è necessario definire cosa si intende per locazione e noleggio.

 

Per LOCAZIONE si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

 

Per NOLEGGIO si intende il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall’altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di 12 passeggeri, escluso l’equipaggio. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

 

Il noleggiante(o locatore) deve consegnare l’unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dalla polizza assicurativa di cui alla legge 990/69; nel casi di noleggio va estesa a favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e per i danni subiti in dipendenza del contratto. Per le unità impiegate esclusivamente con contratti di locazione non si applica alcuna limitazione ai passeggeri. Il locatore deve dotare l’unità dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza previste per la navigazione che il locatario intende effettuare. Per esse il numero delle persone trasportabili è indicato sulla licenza di navigazione.

 

Per esercitare l’attività d locazione e di noleggio non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa; basta che le imprese, aventi stabile organizzazione sul territorio comunitario, siano iscritte presso la competente Camera di Commercio; successivamente l’imprenditore deve presentare una domanda all’Ufficio di iscrizione per l’annotazione sulla licenza di navigazione dell’attività di locazione o di noleggio. Il modello è riportato nell’allegato n. 28.

 

Quando l’impresa di noleggio non è anche intestataria dell’unità va prodotta la "dichiarazione di armatore" (art. 265 e seguenti del Codice della navigazione), che unitamente alla nota di trascrizione (in due copie in bollo), va presentata, per la pubblicità navale, all’Ufficio di iscrizione dell’unità. Per lo svolgimento dell’attività commerciale le imprese di locazione e di noleggio devono tenere i registri contabili previsti per tali attività.

 

 

 

COMANDO DELLE UNITA’ DA DIPORTO UTILIZZATE  NELL’ATTIVITA’ DI
LOCAZIONE O DI NOLEGGIO

LOCAZIONE

Le imbarcazioni impiegate con contratto di locazione possono essere comandate da coloro che siano in possesso della patente nautica. Si ricorda che con la patente "a vela" si possono comandare anche le unità a motore mentre con la patente a motore, si possono condurre solo unità classificate a motore( e non a vela con motore ausiliario o motoveliero).

NOLEGGIO DELLE IMBARCAZIONI E DI NAVI DA DIPORTO

Per assumere il comando di un’imbarcazione o di una nave da diporto nell’attività di charter è necessario possedere uno dei titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione, di seguito indicati, idoneo per imbarcare sulle navi commerciali. Il titolo è valido se è stato rilasciato in applicazione della Convenzione IMO STCW ’78 – Emendamenti ’95 (Capitoli II e III). La patente nautica non è valida per assumere il comando delle unità impiegate nel noleggio.

In materia di titoli si osserva che la Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ha previsto la delegificazione dell’art. 123 del codice della navigazione sulla disciplina dei titoli professionali, per adeguarli alle prescrizioni della citata Convenzione nonché della Direttiva Comunitaria 94/58/CE, sulla formazione del personale marittimo (corsi di sopravvivenza, di salvataggio, antincendio di base e così radar per gli ufficiali). I titoli rilasciati secondo la Convenzione sono denominati qualifiche professionali.

Le nuove qualifiche, per i servizi di coperta e di macchina per le navi adibite al traffico sono state stabilite dal D.M. 12 agosto 1998(solo per i titoli superiori di Aspirante e Capitano di lungo corso e Aspirante e Capitano di macchina), ma per essere operanti devono attendere l’emanazione dei decreti relativi all’inquadramento del personale dal vecchio sistema dei titoli al nuovo sistema dei certificati di abilitazione previsti dalla convenzione IMO-STCW’78.

Anche i titoli inferiori (padrone marittimo, marinaio autorizzato, meccanico navale e motorista abilitato ecc.) devono essere riformati con lo stesso sistema, ma nel frattempo, onde evitare un vuoto legislativo, per tutti i titoli professionali, si continua ad operare con riferimento alle norme del regolamento al codice della navigazione art. 248 e seguenti). La riforma dei titoli riguarderà anche le abilitazioni per il comando delle unità da diporto (navi ed imbarcazioni) impiegate nell’attività di charter; ciò allo scopo di consentire ai nostri skipper di lavorare a bordo delle unità da diporto di altre bandiere con un titolo abilitante, internazionalmente riconosciuto, possibilità oggi praticamente preclusa.

Per il comando delle sole imbarcazioni di bandiera italiana , l’art. 10 della Legge 647/1996 ha istituito l’apposito titolo di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio", per conseguirlo è necessario:

avere 21 anni di età;

essere in possesso di entrambe le abilitazioni al comando di unità da diporto, conseguite da almeno tre anni (è sufficiente che il triennio sia trascorso per una delle abilitazioni);

possedere il certificato limitato RTF(si consegue senza esame)

di non aver riportato condanne ed infine essere iscritti tra il personale marittimo.

L’iscrizione nelle tre categorie della gente di mare è ore possibile a qualsiasi età dal momento che il limite dei 25 anni è stato soppresso dalla legge 472/99.

Per conseguire il titolo di conduttore delle unità da diporto adibite a noleggio per la navigazione interna i requisiti sono gli stessi con l’eccezione che è sufficiente la patente entro 6 miglia dalla costa (vela e motore). Tale titolo abilita al comando di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio nelle acque interne marittime antro 6 miglia dalla costa.

 

 

 

NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI NELLA
 LOCAZIONE E NOLEGGIO
PER FINALITA’ RICREATIVE CONNESSE AL TURISMO LOCALE

 Altra novità prevista dalla legge 647/96 è la possibilità di impiegare i natanti da diporto per l’esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative connesse al turismo locale.

Queste tipicamente riguardano:

lo sci nautico per conto terzi;

il volo ascensionale;

il traino di piccoli gommoni (banana-boat);

i baby – jet;

le brevi gite turistiche in mare;

le visite delle bellezze naturali delle coste(grotte marine ecc.)

nonché tutte quelle micro attività di carattere stagionale che vengono svolte nelle zone turistiche con l’impiego di natanti.

Per esercitare questa attività non è richiesta alcuna autorizzazione all’Autorità marittima ma le imprese devono essere iscritte presso la competente Camera di Commercio, per lo svolgimento delle attività medesime.

Le modalità di impiego dei natanti, per le finalità turistiche, sono disciplinate dalla locale Autorità Marittima. Nel provvedimento sono indicate le distanze ove possono essere svolte le varie attività, le condizioni meteo-marine, le dotazioni di sicurezza per le persone trasportate, le polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti e la responsabilità civile verso terzi, i requisiti per assumere il comando del natante. In particolare può essere richiesto il possesso di un’abilitazione al comando anche se la legge non ne prevede l’obbligatorietà (natanti muniti di motore di potenza inferiore a 40,8 CV).