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LOCAZIONE E
NOLEGGIO
ATTIVITA’
DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI
UNITA’ DA DIPORTO
L’art.
10 della Legge 647/96, modificando la precedente normativa, prevede
che i natanti, leimbarcazioni e le navi da diporto possono essere
utilizzati a fini commerciali mediante contratti di locazione o di
noleggio. Per meglio inquadrare la normativa è necessario definire
cosa si intende per locazione e noleggio.
Per
LOCAZIONE si intende il contratto con cui una delle
parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra
per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. L’unità passa
in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la
navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
Per
NOLEGGIO si intende il contratto con cui una delle
parti in corrispettivo del nolo pattuito si obbliga a compiere con l’unità
da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di
tempo convenuto, la navigazione ordinata dall’altra parte alle
condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di 12
passeggeri, escluso l’equipaggio. L’unità noleggiata rimane
nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche
l’equipaggio.
Il
noleggiante(o locatore) deve consegnare l’unità in perfetta
efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta
dalla polizza assicurativa di cui alla legge 990/69; nel casi di
noleggio va estesa a favore del noleggiatore e dei passeggeri per
gli infortuni e per i danni subiti in dipendenza del contratto. Per
le unità impiegate esclusivamente con contratti di locazione non si
applica alcuna limitazione ai passeggeri. Il locatore deve dotare l’unità
dei mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza previste per la
navigazione che il locatario intende effettuare. Per esse il numero
delle persone trasportabili è indicato sulla licenza di
navigazione.
Per
esercitare l’attività d locazione e di noleggio non è richiesta
alcuna autorizzazione amministrativa; basta che le imprese, aventi
stabile organizzazione sul territorio comunitario, siano iscritte
presso la competente Camera di Commercio; successivamente l’imprenditore
deve presentare una domanda all’Ufficio di iscrizione per l’annotazione
sulla licenza di navigazione dell’attività di locazione o di
noleggio. Il modello è riportato nell’allegato n. 28.
Quando
l’impresa di noleggio non è anche intestataria dell’unità va
prodotta la "dichiarazione di armatore" (art. 265 e
seguenti del Codice della navigazione), che unitamente alla nota di
trascrizione (in due copie in bollo), va presentata, per la
pubblicità navale, all’Ufficio di iscrizione dell’unità. Per
lo svolgimento dell’attività commerciale le imprese di locazione
e di noleggio devono tenere i registri contabili previsti per tali
attività.
| COMANDO
DELLE UNITA’ DA DIPORTO UTILIZZATE NELL’ATTIVITA’
DI |
| LOCAZIONE
O DI NOLEGGIO |
LOCAZIONE
Le
imbarcazioni impiegate con contratto di locazione possono essere
comandate da coloro che siano in possesso della patente nautica. Si
ricorda che con la patente "a vela" si possono comandare
anche le unità a motore mentre con la patente a motore, si possono
condurre solo unità classificate a motore( e non a vela con motore
ausiliario o motoveliero).
NOLEGGIO
DELLE IMBARCAZIONI E DI NAVI DA DIPORTO
Per
assumere il comando di un’imbarcazione o di una nave da diporto
nell’attività di charter è necessario possedere uno dei titoli
professionali marittimi previsti dal codice della navigazione, di
seguito indicati, idoneo per imbarcare sulle navi commerciali. Il
titolo è valido se è stato rilasciato in applicazione della
Convenzione IMO STCW ’78 – Emendamenti ’95 (Capitoli II e III).
La patente nautica non è valida per assumere il comando delle
unità impiegate nel noleggio.
In
materia di titoli si osserva che la Legge 27 febbraio 1998 n. 30 ha
previsto la delegificazione dell’art. 123 del codice della
navigazione sulla disciplina dei titoli professionali, per adeguarli
alle prescrizioni della citata Convenzione nonché della Direttiva
Comunitaria 94/58/CE, sulla formazione del personale marittimo
(corsi di sopravvivenza, di salvataggio, antincendio di base e così
radar per gli ufficiali). I titoli rilasciati secondo la Convenzione
sono denominati qualifiche
professionali.
Le
nuove qualifiche, per i servizi di coperta e di macchina per le navi
adibite al traffico sono state stabilite dal D.M. 12 agosto
1998(solo per i titoli superiori di Aspirante e Capitano di lungo
corso e Aspirante e Capitano di macchina), ma per essere operanti
devono attendere l’emanazione dei decreti relativi all’inquadramento
del personale dal vecchio sistema dei titoli al nuovo sistema dei
certificati di abilitazione previsti dalla convenzione IMO-STCW’78.
Anche
i titoli inferiori (padrone marittimo, marinaio autorizzato,
meccanico navale e motorista abilitato ecc.) devono essere riformati
con lo stesso sistema, ma nel frattempo, onde evitare un vuoto
legislativo, per tutti i titoli professionali, si continua ad
operare con riferimento alle norme del regolamento al codice della
navigazione art. 248 e seguenti). La riforma dei titoli riguarderà
anche le abilitazioni per il comando delle unità da diporto (navi
ed imbarcazioni) impiegate nell’attività di charter; ciò allo
scopo di consentire ai nostri skipper di lavorare a bordo delle
unità da diporto di altre bandiere con un titolo abilitante,
internazionalmente riconosciuto, possibilità oggi praticamente
preclusa.
Per
il comando delle sole imbarcazioni di bandiera italiana , l’art.
10 della Legge 647/1996 ha istituito l’apposito titolo di
"conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a
noleggio", per conseguirlo è necessario:
avere
21 anni di età;
essere
in possesso di entrambe le abilitazioni al comando di unità da
diporto, conseguite da almeno tre anni (è sufficiente che il
triennio sia trascorso per una delle abilitazioni);
possedere
il certificato limitato RTF(si consegue senza esame)
di
non aver riportato condanne ed infine essere iscritti tra il
personale marittimo.
L’iscrizione
nelle tre categorie della gente di mare è ore possibile a qualsiasi
età dal momento che il limite dei 25 anni è stato soppresso dalla
legge 472/99.
Per
conseguire il titolo di conduttore delle unità da diporto
adibite a noleggio per la navigazione interna i requisiti
sono gli stessi con l’eccezione che è sufficiente la patente
entro 6 miglia dalla costa (vela e motore). Tale titolo abilita al
comando di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio nelle acque
interne marittime antro 6 miglia dalla costa.
| NATANTI
DA DIPORTO IMPIEGATI NELLA |
| LOCAZIONE
E NOLEGGIO |
| PER
FINALITA’ RICREATIVE CONNESSE AL TURISMO LOCALE |
Altra
novità prevista dalla legge 647/96 è la possibilità di impiegare
i natanti da diporto per l’esercizio della locazione e del
noleggio per finalità ricreative connesse al turismo locale.
Queste
tipicamente riguardano:
lo
sci nautico per conto terzi;
il
volo ascensionale;
il
traino di piccoli gommoni (banana-boat);
i
baby – jet;
le
brevi gite turistiche in mare;
le
visite delle bellezze naturali delle coste(grotte marine ecc.)
nonché
tutte quelle micro attività di carattere stagionale che vengono
svolte nelle zone turistiche con l’impiego di natanti.
Per
esercitare questa attività non è richiesta alcuna autorizzazione
all’Autorità marittima ma le imprese devono essere iscritte
presso la competente Camera di Commercio, per lo svolgimento delle
attività medesime.
Le
modalità di impiego dei natanti, per le finalità turistiche, sono
disciplinate dalla locale Autorità Marittima. Nel provvedimento
sono indicate le distanze ove possono essere svolte le varie
attività, le condizioni meteo-marine, le dotazioni di sicurezza per
le persone trasportate, le polizze assicurative necessarie a
garanzia dei clienti e la responsabilità civile verso terzi, i
requisiti per assumere il comando del natante. In particolare può
essere richiesto il possesso di un’abilitazione al comando anche
se la legge non ne prevede l’obbligatorietà (natanti muniti di
motore di potenza inferiore a 40,8 CV). |