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Disciplina
dello sci nautico
D.M. 26-1-1960 n.105
(G.U.
4-2-1960, n. 29)
IL MINISTRO DELLA MARINA
MERCANTILE
Visti gli artt. 30, 36 e seguenti del
Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli artt. 5 e seguenti del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato
con
Decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
Ritenuta l'opportunità di stabilire le
modalità di esercizio dello sci nautico eseguito con motoscafi ed
imbarcazioni a motore lungo il litorale
marittimo;
Sentita la Federazione italiana dello sci
nautico;
Decreta:
Art. 1.
L'esercizio dello sci nautico è consentito
in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo nelle acque
marittime situate ad oltre duecento metri
dalla linea batimetrica di 1360 antistante le spiagge e ad oltre
cento
metri dalle coste cadenti a picco in mare.
Art. 2.
L'esercizio dello sci nautico deve essere
effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
a. i conduttori di natanti muniti di motore
entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei
mezzi nautici anzidetti;
b. tali conduttori dovranno essere sempre
assistiti da altra persona esperta nel nuoto;
c. i natanti devono essere muniti di un
sistema di aggancio e rimorchio e di ampio specchio retrovisore
convesso riconosciuti idonei dalla
Capitaneria di Porto territorialmente competente;
d. durante le varie fasi dell'esercizio la
distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere
inferiore ai 12 metri;
e. la partenza e il recupero dello sciatore
nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e
da imbarcazioni ovvero entro gli appositi
corridoi di lancio;
f. la distanza laterale di sicurezza di un
battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere
superiore a quello del cavo del traino;
g. è vietato a qualsiasi imbarcazione a
motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di
sicurezza, altre imbarcazioni trainanti
sciatori, e così pure attraversarne la scia in velocità a
vicinanza
tale da poter investire gli sciatori in
caso di caduta;
h. nelle zone di mare antistante le
spiagge, ove non esistono i campi o i corridoi di lancio di cui
all'art.6, la
partenza o il rientro delle imbarcazioni a
motore addette al traino di sciatori deve generalmente avvenire
in linea retta con la terra ferma, a motore
al minimo o comunque a velocità non superiore a tre miglia
orarie nell'ultimo tratto dei 200 metri
dalla batimetrica di m. 1,60 ed usando ogni particolare
accorgimento atto ad evitare incidenti
nelle zone frequentate da bagnanti e da altre imbarcazioni;
i. i mezzi nautici devono inoltre essere
muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa
in
folle del motore;
l. i mezzi nautici devono essere inoltre
dotati di una adeguata cassetta di pronto soccorso, per ogni
sciatore trainato, di un salvagente a
portata di mano.
Art. 3.
L'esercizio dello sci nautico può essere
effettuato:
a. per conto proprio;
b. da società sportive, enti balneari,
scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
c. per conto di terzi, mediante motoscafi
ed imbarcazioni noleggiate al pubblico.
Art. 4.
L'esercizio dello sci nautico per conto
proprio è consentito subordinatamente all'osservanza delle
condizioni stabilite nei precedenti artt. 1
e 2.
105 modificato
con D.M. 15-7-1974 (G.U. 30-10-1974, n. 283).
Art. 5.
Le società sportive, gli enti balneari, le
scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono
effettuare impianti di campi di sci,
corridoi di lancio, di trampolini di salto, di apparecchiature per
lo slalom,
ecc., devono preventivamente munirsi di
apposita concessione demaniale marittima da accordarsi mediante
licenza, contenente le norme speciali che
gli stessi saranno tenuti ad osservare.
Tali impianti non possono farsi lungo le
rotte di accesso ai porti ed all'imboccatura degli stessi, nei
canali marittimi di scarso pescaggio ed
ampiezza e nelle zone di mare utilizzate e segnalate per il calo
delle
reti da pesca e la coltivazione di
molluschi eduli.
Art. 6.
Le Capitanerie di Porto sono tenute inoltre
ad accertare che, a cura delle Aziende di soggiorno,
dell'E.P.T., scuole di sci o di altri
sodalizi sportivi esercenti lo sci nautico, nelle zone di
stabilimenti balneari e
di notevole frequenza di bagnanti, venga
segnalata con boette bianche a testa rossa e con bandierine rosse
la linea dei 200 metri stabilita dal
precedente art.1.
Analoghi segnalamenti devono rendere
visibili a distanza i corridoi di lancio, i campi di slalom, i
trampolini di salto, ecc.
E' vietato alle persone e alle imbarcazioni
non autorizzate dagli Enti esercenti gli impianti di cui al
comma precedente, di introdursi nei tratti
di mare segnati.
Apposite luci devono segnalare in ore
notturne i trampolini.
Art. 7.
Oltre alle norme di sicurezza riportate nei
precedenti artt. 1 e 2, le scuole di sci nautico devono attenersi
alla osservanza delle seguenti condizioni:
a. i motoscafi e le imbarcazioni-scuola
devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un
assistente, munito di brevetto di marinaio
e bagnino di salvataggio della Società di Salvamento
Nazionale;
b. le scuole di sci nautico, comunque
costituite e gestite devono essere regolarmente riconosciute dalla
Federazione italiana sci nautico;
c. dette scuole non possono impiegare
personale istruttore che non risulti debitamente abilitato
all'insegnamento dello sci nautico con
diploma rilasciato dalla Federazione di cui al comma precedente.
Art. 8
Speciali deroghe alle distanze di cui agli
artt. 1 e 2 potranno sempre essere concesse dai Capi dei
compartimenti marittimi alle scuole di sci
nautico.
Tali deroghe potranno essere estese ad
altri sodalizi sportivi in caso di manifestazioni debitamente
riconosciute dalla F.I.S.N.
I limiti di distanza previsti dall'art. 1
potranno essere aumentati, per motivi di sicurezza con ordinanza
del circondario marittimo.
Art. 9.
L'esercizio dello sci nautico per conto di
terzi in acque marittime deve essere esclusivamente esercitato
con motoscafi ed imbarcazioni a motore
provvisti di autorizzazione secondo le norme di cui al precedente
decreto.
Art. 10.
L'autorizzazione di cui sopra viene
rilasciata dalla Capitaneria di Porto competente. Il richiedente
deve
indicare nella domanda:
a. gli elementi di individuazione dei
natanti che intende adibire al servizio, con la indicazione delle
generalità del proprietario;
b. il proprio domicilio;
c. la località nella quale viene svolto il
servizi
Art. 11.
Gli estremi della autorizzazione devono
essere annotati a cura della Capitaneria di Porto competente
sulla licenza dei natanti che saranno
adibiti al servizio stesso.
Art. 12.
Il servizio deve essere gestito sotto la
personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale
può affidare l'esercizio ai suoi
dipendenti.
Le relative tariffe devono essere approvate
dalle Capitanerie di Porto competenti, sentita la Federazione
italiana dello sci nautico.
Il natante impiegato deve essere coperto da
assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
Art. 13.
Le norme anzidette devono a cura delle
Capitanerie di Porto, essere portate a conoscenza dei
proprietari e conduttori dei battelli a
motore entro e fuori bordo, adibiti al rimorchio di sciatori nautici
ed alle
categorie sportive e balneari interessate.
Copia del decreto stesso deve essere tenuta
affissa in permanenza nei luoghi pubblici frequentati da
bagnanti e da sciatori nautici. |