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SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE |
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DELLE
UNITA’ DA DIPORTO |
Il
1° gennaio 2000 è entrato in vigore il nuove regolamento di
sicurezza, approvato con D.M. 5 ottobre 1999 n. 478. Le relative
disposizioni si applicano sia alle unità con marcatura CE (natanti
ed imbarcazioni) sia a quelle senza marchio CE, costruite cioè con
i criteri stabiliti dalla legge 50/71 e successive modificazioni.
Da
notare che il vecchio regolamento 232/94, non è stato del tutto
abrogato. Sono rimaste infatti in vigore le parti che disciplinano l’accertamento
dei requisiti di idoneità alla navigazione (art.7) e l’attrezzatura
antincendio (art.19), che, in attesa di una loro revisione,
continuano ad essere applicati alle sole unità senza marcatura CE,
ai fini del rinnovo e della convalida del certificato di sicurezza.
La
nuova normativa (di seguito riportata) cambia radicalmente la
filosofia della sicurezza della navigazione finora conosciuto.
Diversamente dal precedente regolamento, che obbligava il diportista
a dotare l’unità dei mezzi e delle dotazioni di sicurezza
riferiti all’abilitazione alla navigazione, costringendolo a
mantenere a bordo l’attrezzatura anche quando l’unità non
navigava fino al limite cui era abilitata, le nuove regole prevedono
che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza sono
determinati in misura e quantità minima, rientrando nella
responsabilità del conduttore mettere a bordo quegli ulteriori
mezzi e dotazioni di sicurezza, non espressamente previsti tra
quelli obbligatori, in relazione alle condizioni meteo-marine, alla
distanza dalla costa in cui si effettua la navigazione ed alla
distanza da un porto dove è possibile trovare un sicuro rifugio.
Nella
tabella
annessa al regolamento di sicurezza, e di seguito riportata, sono
indicate le singole dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio
individuali e collettivi da tenere a bordo in relazione alle varie
ipotesi di distanza dalla costa o dalla riva in cui si svolge la
navigazione. Nell'ottica della responsabilizzazione del conduttore
la sicurezza della navigazione è affidata al principio "fai da
te". Sarà quindi il diportista a stabilire, di volta in volta,
in relazione alla distanza dalla costa in cui andrà a navigare le
dotazioni minime da tenere a bordo.
Ma
i mezzi e le attrezzature non sono esaustivi ai fini della sicurezza
della navigazione e non sollevano il conduttore dalla
responsabilità di dotare l’unità di quelle ulteriori dotazioni
di sicurezza che pur non essendo rese obbligatorie sono tuttavia
indispensabili per la navigazione e pertanto devono essere sempre
presenti a bordo, indipendentemente dalla distanza dalla costa. Tra
esse si citano: lo scandaglio, le ancore, i cavi di ormeggio, i
remi, un mezzo di governo ausiliario, la gaffa, ecc.
DECRETO
5 ottobre 1999, n. 478.
Regolamento
recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.
(Gazzetta
Ufficiale Serie Gen. n° del ottobre 1999).
Finalità
e campo di applicazione
1.
I1 presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché
le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo
delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente
svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità
degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e
marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e
alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende
effettivamente intraprendere. La disciplina del presente regolamento
si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed
interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità
con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di
marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
e successive modificazioni;
b) unità
da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei
natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni. 2. Per la navigazione intrapresa con
unita da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si
applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di
salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, nonché per il motore ausiliario.
Art.
2.
Certificato
di sicurezza
1. Il
certificato di sicurezza, conforme all'allegato A è il documento
che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni
del presente regolamento.
2.
I1 certificato di sicurezza è rilasciato dall'autorità marittima o
della navigazione interna competente, all'atto della prima
iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per
le unita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla
base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione,
dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
b) per
le unità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla
base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con
le modalità indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero
autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3.
Per le unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della
documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in
tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al
periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le
unità usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti
da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica è valida
solo se equivalente a quella nazionale.
4.
Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede
l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui
si trova l'unità, sulla base di una attestazione di idoneità
rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 9, da un
organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n.
314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario
dell'unità o dal suo legale rappresentante. Per le unità che si
trovino in un porto estero, al
rinnovo
e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorità
consolare con le modalità indicate nel presente regolamento.
5.
Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza
di navigazione dell'unita. Copia del certificato è inviata
all'ufficio di iscrizione dell'unità.
6.
Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza
rilasciate alle unita da diporto anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento. Per tali unità al rilascio del
certificato provvede l'autorità marittima o della navigazione
interna con le modalità indicate al comma 4.
Art.
3.
Validità
del certificato di sicurezza
1.
il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui
all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validità:
a) otto
anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e
B) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite
dalla costa;
b) dieci
anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C) e
D) e per le unità di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei
miglia dalla costa.
2.
il certificato di sicurezza delle unità da diporto di cui
all'articolo 1, è rinnovato ogni cinque anni. La validità del
certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di
idoneità.
3.
Nel caso in cui l'unità abbia subito gravi avarie o siano state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui
all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di
propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano
tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è
stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di
validità e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4.
Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore
rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione
contenuta nell'attestazione di idoneità rilasciata da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
5.
L'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga
che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio
del certificato di sicurezza, può disporre motivatamente che
l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato
di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.
Art.
4.
Mantenimento
delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
1.
A1 fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche
di sicurezza dell'unità da diporto, il proprietario ha l'obbligo di
mantenere l'unità in buone condizioni di uso e manutenzione per
quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto
elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché di
provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino b) dieci
anni per le unità appartenenti alle categorie deterioramento o
deficienze tali da comprometterne di progettazione C) e D) e per le
unità di cui alla l'efficienza.
Art.
5.
Requisiti
e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza
1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici
stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21
gennaio 1994, n. 232, nonché dall'Unione europea o previsti da
convenzioni internazionali.
2.
I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di
cui sono dotate le unità da diporto alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a
quando non si renda necessaria la loro sostituzione per
deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o
per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica,
ove previsto.
Art.
6.
Mezzi
di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1.
Le unità da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i
mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento,
in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per
il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2.
I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unità
similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio
individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle
persone trasportate.
3.
I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella
manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero
galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne
permettano il rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Art.7
Navigazione
occasionale e di prova
1.
La competente autorità marittima o della navigazione interna può
autorizzare le unità da diporto, munite di certificazione scaduta
nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per
un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle
condizioni meteo-marine, alla sicurezza della navigazione ed alla
salvaguardia delle persone a bordo.
2.
La competente autorità marittima o della navigazione interna può
autorizzare prove di navigazione con unità da diporto, di nuova
costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non
provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova,
di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso
della prova, alle condizioni meteo-marine, alla sicurezza della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art.
8.
Navigazione
con battelli al servizio delle unità da diporto (tender)
1.
I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella
categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di
iscrizione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, non
hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e
mezzi di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi
i mezzi di salvataggio individuali, quando sono utilizzati in
navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque
si trovi
Art.
9.
Modalità
di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo
e la convalida del certificato di sicurezza
1.
Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
1'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini
dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a
seguito di completa ispezione dell'unità con riferimento allo
scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli
7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
2.
Per le unità da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)
e b), il certificato di sicurezza è rinnovato o
convalidato sulla base di una attestazione di idoneità comprovante
la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di
sicurezza è stato rilasciato.
Art.
10.
Motore
ausiliario
1.
Sulle unità da diporto munite di unico motore, può essere
installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso
di avaria al motore principale.
2.
il secondo motore è considerato ausiliario alle seguenti
condizioni:
a) sia
di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio
poppiero;
b)
abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore
principale;
c)
sia munito del certificato d'uso del motore.
Art.
11.
Unità
impiegate in gare e manifestazioni sportive
1.
Le unità da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste
dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente
regolamento.
2.
Le unita da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni
sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le
gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione
del presente regolamento. A dette unità si applicano le norme ed i
regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi
citati.
3.
Le unità di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e
degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art.12
Navigazione
nelle acque interne
1.
Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facoltà
prevista dall'articolo 2-bis del decreto legge 16 giugno
1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano
limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza, nonché le disposizioni dell'articolo 10 e
13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone
trasportabili.
Art.
13.
Persone
trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1.
il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
è determinato come segue:
a) per
lunghezza £t. fino a mt 3,50 n. 3 persone;
b) per
lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
c)
per lunghezza £t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
d)
per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
e) per
lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.
2.
I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore
a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita
certificazione di idoneità rilasciata da uno degli organismi
tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
3.
Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone
trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere
tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore
a quello indicato al comma 1.
4.
Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano
attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone
trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di
materiale imbarcato.
Art.
14.
Disposizioni
finali
1.
Le disposizioni del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232,
recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto,
restano applicabili alle unità da diporto di lunghezza f.t.
superiore a 24 metri. Alle imbarcazioni e alle unità da diporto di
cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto
n. 232 del 1994 espressamente richiamate.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta uff1ciale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma,
5 ottobre 1999 |