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LE UNITA’
DA DIPORTO |
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DISCIPLINA - |
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CLASSIFICAZIONE
La navigazione da diporto
è quell’attività che si svolge con natanti, imbarcazioni,
velieri e navi per scopi sportivi o ricreativi, senza finalità di
lucro.
A seconda della lunghezza
le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.
NATANTI
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le unità a motore
aventi una lunghezza fuori tutto fino a mt. 7,50;
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le unità a vela
con o senza motore ausiliario ed i motovelieri di lunghezza
f.t. fino a mt. 10,00.
IMBARCAZIONI
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le unità a motore
aventi una lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a
24,00 mt.;
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le unità a vela
con o senza motore ausiliario e i motovelieri di lunghezza
superiore a 10,00 mt. E fino a 24,00 mt.
Sono definite NAVI
le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una
lunghezza f.t. superiore a mt. 24. Non è previsto alcun limite di
lunghezza o di tonnellaggio oltre i quali l’unità non rientra
più nella legge del diporto nautico.
In relazione alla
costruzione, le imbarcazioni da diporto ed i natanti da diporto si
suddividono in due grandi categorie
UNITA’
CON MARCATURA CEE, soggette
alla direttiva comunitaria 94/25/CEE
UNITA’
SENZA MARCATURA CEE che
continuano ad essere assoggettate alla disciplina della 50/71
e successive modificazioni.-
ABILITAZIONE
ALLA NAVIGAZIONE
MARCATURA
CEE DI CONFORMITA – D.L. 436/98 -
Il 17 giugno 1998 è
entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CEE, approvata con
Decreto Legge 436/1996. Da tale data le unità da diporto
aventi una lunghezza compresa tra 2,50 mt e 24 mt., per poter essere
commercializzate devono riportare la marcatura CE cioè devono
essere contraddistinte da apposita targhetta fissata sullo
scafo (come avviene per gli autoveicoli ) che riporta tutti i dati
tecnici di costruzione e di abilitazione alla navigazione e
specificatamente: il codice costruttore; il paese di costruzione, il
numero di serie unico, l'anno di costruzione, l'anno del modello,.
il nome del costruttore, la Marcatura CE, la portata massima
consigliata dal costruttore, il numero delle persone che può
trasportare, la categoria di progettazione ( A; B, C o D);
riferita alle caratteristiche costruttive e alla distanza dalla
costa in cui l'unità è abilitata a navigare. La normativa
comunitaria ha delineato un sistema regolamentato atto a garantire
l'immissione in commercio di unità da diporto conformi ai
requisiti; essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione
dell'ambiente e dei consumatori. La categoria di progettazione,
contraddistinta con le lettere A,B.C.D. è determinante per il
diportista per stabilire i limiti e le condizioni meteorologiche
entro i quali l’unità può navigare in sicurezza . L’art. 12
della legge 413/98 , modificando la precedente normativa, ha di
fatto abolito l’abilitazione alla navigazione finora conosciuta
che faceva riferimento alla distanza dalla costa; le unità con
marcatura CEE possono essere utilizzate solo in condizioni meteo
marine (di vento e di mare) non superiori a quelle di progettazione.
La valutazione degli elementi meteorologici è effettuata
direttamente dal conduttore che ne assume anche la responsabilità.
IMBARCAZIONI DA
DIPORTO
Pertanto in relazione alla
categoria di progettazione, le imbarcazioni sono
abilitate per le seguenti specie di navigazione:
a) senza alcun limite, per
le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);
b) di altura (è la
navigazione svolta oltre le 20 miglia dalla costa) con vento fino
a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare
agitato), per le unità appartenenti alla categoria di
progettazione B);
c) litoranea (fino a 6
miglia) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità
appartenenti alla categoria di progettazione C);
d) speciale per la navigazione
in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza
significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità
appartenenti alla categoria di progettazione D).
La certificazione di idoneità alla
navigazione per le imbarcazioni munite di Marcatura CEE è
rilasciata ai cantieri costruttori dagli organismi notificati alla
commissione europea o autorizzati dallo stato ad espletare le
procedure di valutazione della conformità (Registro Italiano Navale
– R.i.N.a).
La dichiarazione di
conformità è rilasciata dal costruttore o dal suo legale
rappresentante.
Note illustrative:
la
"certificazione" è l’atto che attesta che un
prodotto, un servizio, o un sistema organizzativo aziendale è
conforme ad una norma di specifica tecnica o regolamentare. La
certificazione è rilasciata da un Ente Tecnico autorizzato
detto organismo di certificazione;
la
"dichiarazione di conformità" è l’atto mediante
il quale il produttore dichiara, sotto la sua personale
responsabilità, che un prodotto o servizio da lui reso, è
conforme ad una data specifica tecnica.
In attesa della definitiva
riorganizzazione degli organi centrali e periferici del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione, la licenza di navigazione
continua ad essere rilasciata dagli Uffici Marittimi (le Delegazioni
di Spiaggia se autorizzate), per le unità appartenenti alle
categorie A e B e dagli Uffici provinciali della Motorizzazione
Civile per quelle della categoria C. Per le unità della categoria C
il documento è rilasciato sia dagli Uffici Marittimi che da quelli
della Motor. Civ.. .
2)
NATANTI DA DIPORTO:
I natanti da diporto
costruiti dopo il 17 giugno 1998 sono abilitate per le seguenti
specie di navigazione, in relazione alla categoria di progettazione:
entro 12 miglia dalla
costa, se appartenenti alla categoria di progettazione A e B ( da
notare che i natanti di categoria B, possono navigare nei limiti di
vento e di mare indicati per tale categoria);
entro 6 miglia dalla costa,
se appartenente alla categoria di progettazione C, in condizioni
meteo marine di vento fino a forza 6 e mare fino a molto mosso;
in acque protette se
appartenenti alla categoria di progettazione D in condizioni meteo
marine di vento fino a forza 4 e mare fino a poco mosso ( per
navigare nelle acque marittime è necessario consultare le ordinanze
locali)
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UNITA’
DA DIPORTO "SENZA MARCATURA CEE" COSTRUITI CON I |
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CRITERI
STABILITI DALLA LEGGE 50/71 |
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Anche dopo l’entrata in
vigore del nuovo regolamento di sicurezza , per le imbarcazioni
"senza Marcatura CE", continua a trovare applicazione la
vecchia normativa di cui alla legge 50/71 e succcessive
modificazioni per quanto concerne l’abilitazione alla navigazione
entro sei miglia dalla costa e senza alcun limite. Per navigare con
tali unità pertanto non è necessario conoscere i requisiti di
sicurezza e la categoria di progettazione, in quanto tali requisiti
sono esclusivi delle unità con il marchio CE.
NATANTI
I natanti da diporto,
costruiti in base alla legge 50/71( con esclusione di quelli da
spiaggia denominati jole , pattini, sandolini, mosconi, pedalò ecc.
disciplinati dalle ordinanze locali), possono navigare:
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entro 6 miglia dalla
costa: se prototipi
-
entro 12 miglia dalla
costa: se prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza
alcun limite. Tali unità per navigare a distanza fino a 12
miglia devono essere munite nella certificazione di
omologazione e della dichiarazione di conformità, che deve
essere tenuta a bordo.
Nota: i natanti prototipi
per navigare fino a 12 miglia devono essere riconosciuti idonei da
un organismo tecnico (R.I.Na.). La relativa attestazione di
idoneità deve essere tenuta a bordo.
LICENZA
DI NAVIGAZIONE
Per le unità da diporto
che sono iscritte nei Registri il documento che abilità l’unità
alla navigazione è la licenza di navigazione. Essa viene
rilasciata dal Capo del compartimento all’atto di iscrizione nei
registri; nel documento sono indicate le caratteristiche tecniche
dell’unità, quelle del motore installato a bordo ()solo per i
motori entrobordo o entrofuoribordo), la sigla e il numero di
iscrizione(cui vanno riferiti i fatti giuridici), la specie di
navigazione che può essere effettuata il numero delle persone
componenti l’equipaggio e quelle che complessivamente possono
essere trasportate. Sono inoltre indicati il proprietario, l’armatore,
i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche, pignoramenti,
ecc.) nonché gli estremi di rilascio del certificato di sicurezza.
Alle imbarcazioni da
diporto, anche se sprovviste della "Marcatura CEE", l’ufficio
di iscrizione, accertata la regolarità della documentazione,
rilascia la licenza di navigazione ed il certificato di sicurezza
sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un
organismo tecnico rilasciata da un organismo tecnico (R.I.Na.).
In caso di smarrimento o di
distruzione, il duplicato della licenza di navigazione va richiesto
allo stesso Ufficio di Iscrizione.
Le licenze che abilitano
alla navigazione le unità appartenenti alle categorie A e B
sono rilasciate dagli Uffici marittimi; la licenza che abilita
alla navigazione le unità appartenenti alla categoria C è
rilasciata dagli Uffici Marittimi o dagli Uffici della M.C.T.C.,
quelle appartenenti alla categoria D dagli Uffici
Provinciali della M.C.T.C.
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