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TIPO
DI INFRAZIONE COMMESSA E NORMA VIOLATA |
IMPORTO
DA PAGARE E NORMA SANZIONATORIA |
NOTE |
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ASPORTAZIONE O
SOTTRAZIONE DI ORGANISMI ACQUATICI
- Sottrarre o
asportare, senza il consenso degli aventi diritto, gli
organismi acquatici oggetto dell' altrui attività di pesca,
esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili. Tale
violazione può essere commessa anche solo non rispettando le
distanze di rispetto stabilite dai regolamenti
Art 15 lett. e) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
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Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni (perseguibile
a querela).
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
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L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi
diritto e la sospensione della licenza di pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
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ATTREZZI DA PESCA
- Impiego o
detenzione a bordo di reti da posta sia fisse che derivanti
con apertura della maglia inferiore a 20 mm. (nessuna
limitazione nelle dimensioni delle maglie è stabilita per la
pesca di sardine e acciughe).
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 103
D.P.R. 1639/68.
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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-Divieto di
utilizzare o detenere a bordo reti da posta derivanti del tipo
" Ferrettara" di una lunghezza superiore a mt. 2.000
e con maglie superiori a 180 mm ( 90 mm per lato).
Art. 11 punto 11 del
D.M. 26/07/1995 |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Divieto di
collocare reti a posta ad una distanza inferiore a mt. 200
dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli
sbocchi dei fiumi o corsi d'acqua.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 105
D.P.R. 1639/68
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Esercitare la pesca
a strascico con reti munite alla lima dei piombi di
dispositivi di sollevamento.
D.M. 30.3.87 e art.
15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Impiego o
detenzione a bordo di reti da circuizione con apertura delle
maglie inferiore a 14 mm.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed all. III al
regolamento (CE) n. 1626/94.
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Impiegare reti da
circuizione azionate meccanicamente, del tipo cianciolo o
simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle
acque sia inferiore a mt. 50 entro 3 miglia dalla costa.
Art. 15 lett. a) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 107
D.P.R. 1639/68
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Impiegare reti da
circuizione con fonti luminose, nelle zone di mare in cui la
profondità sia inferiore a mt. 30 entro 3 miglia dalla costa.
Art. 15 lett. a) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 108
D.P.R. 1639/68
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 1° comma L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Impiego o
detenzione a bordo di reti da traino, sia a strascico che
volanti o pelagiche con apertura della maglia inferiore a 40
mm.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 110
D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 3 D.P.R. 22.9.1978
n° 651.
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Impiego di reti da
traino (strascico, sciabica e reti analoghe) in zona di mare
in cui la profondità delle acque sia inferiore a mt. 50 entro
3 miglia dalla costa.
Art. 15 lett. a) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 111
D.P.R. 1639/68
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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Pesca con reti a
strascico, sciabiche e reti analoghe sopra le praterie di
posidonia o altre fanerogame marine.
Art. 3 comma 3
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
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- Impiego e
detenzione a bordo di reti di raccolta con l'apertura delle
maglie inferiore a 10 mm.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 114
D.P.R. 1639/68
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
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- Esercitare la pesca
mediante l'uso di energia elettrica, sostanze tossiche o
materiale esplodente.
Art. 15 lett. d) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 2
mesi a 2 anni o ammenda da 2 a 12 milioni.
Art. 24 comma 2 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
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- Esercitare la pesca
con reti a traino nelle zone site a distanza inferiore a 300
mt. da segnali di posizione di attrezzi preesistenti.
Art. 15 lett. e) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 112
D.P.R. 1639/68.
|
Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni (perseguibile a
querela).
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88 |
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi
diritto e la sospensione della licenza di pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
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- Impiego o
detenzione a bordo di reti da circuizione (sciabiche e
lampare) di lunghezza della pezza superiore a 800 metri e di
altezza massima superiore a 120 metri (tranne che per le
tonnare volanti)
Allegato II al
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
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- Impiego o
detenzione a bordo di reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e
di tramagli con altezza massima superiore a metri 4.
Allegato II al
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Detenere a bordo a
calare più di 5000 metri di reti fisse per nave.
Allegato II al
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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- Detenere a bordo a
calare più di 7000 metri di palangaro di fondo per nave.
Allegato II al
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Detenere a bordo a
calare più di 60 chilo- metri di palangaro di superficie
(derivante) per nave.
Allegato II al
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
CETACEI .
- Pescare, detenere,
trasportare o commerciare cetacei, testuggini, storione
comune, senza autorizzazione del Ministero dei Trasporti e
della Navigazione.
Art. 15 lett. c) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 1 D.M.
21.05.1980.
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Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88
. |
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi
diritto e la sospensione della licenza di pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
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COMMERCIO DI PESCE
– NORME IGIENICO -SANITARIE
Catturare,
manipolare, refrigerare, congelare, imballare , trasportare il
pescato non osservando le prescrizioni di cui all’art.3 del
Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.)
-
Artt. 3 e 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. mod.) |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento
ridotto di L. 20 milioni).
Art 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. mod. |
Il pescato dovrà
essere sequestrato e sottoposto al controllo del servizio
veterinario, al fine di determinare la distruzione o la
dazione in beneficenza dello stesso |
|
Immissione nel
mercato di animali vivi non mantenuti nelle condizioni più
idonee alla sopravvivenza
<
Artt 4 e 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. Mod.) |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento
ridotto di L. 20 milioni).
Art 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. mod. |
Il pescato dovrà
essere sequestrato e sottoposto al controllo del servizio
veterinario, al fine di determinare la distruzione o la
dazione in beneficenza dello stesso |
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Commercializzare
pesci velenosi ( famiglie Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae
Canthigasteridae) oppure contenenti biotossine o tossine che
paralizzano i muscoli
Artt 5 e 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. Mod.) |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento
ridotto di L. 20 milioni).
Art 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. mod. |
Il pescato dovrà
essere sequestrato e distrutto. |
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Travaso diretto in
banchina di prodotti freschi della pesca in quantitativo
superiore ai 100 Kg.
Artt 3 e 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. Mod.) |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento
ridotto di L. 20 milioni).
Art 15 Dlgs.
30/12/1992 n 531 (e succ. mod.) |
Il pescato deve
essere diretto verso un mercato ittico ovvero uno stabilimento
o impianto collettivo per le aste autorizzato. E’ vietato il
travaso in bachina . Tale divieto può essere derogato solo da
apposita autorizzazione rilasciata dall’ A.S.L. competente (
art. 3 punto c) II comma Dlgs 531/92) |
|
Commerciare
trasportare pesci e altri organismi acquatici intorpiditi,
storditi o uccisi con l'uso di materie esplodenti, energia
elettrica o sostanze tossiche.
Art. 15 lett. d) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
|
Penale. Arresto da 2
mesi a 2 anni o ammenda da 2 a 12 milioni.
Art. 24 comma 2 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88
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L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca.
Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
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CORALLO .
- Pesca di corallo su
banchi soggetti all' altrui diritto esclusivo di sfruttamento
ai sensi dell’ art. 16 L.963/65
Art. 15 lett. e) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
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Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni (reato perseguibile a
querela).
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
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L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca.
Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Raccolta di corallo
con l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione per i
pescatori sportivi.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2
milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
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Si è ritenuto debba
procedersi alla confisca dell’apparecchio ausiliario di
respirazione (cfr. Dp. n° 62292328 in data 6.9.1989 del
Ministero della Marina Mercantile - Dirigenpesca).
Pertanto si deve
procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del
pescato e degli attrezzi
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- Raccolta di corallo
con l' impiego di croci di S. Andrea o di altri analoghi
attrezzi trainati nonché di martelli pneumatici o di altri
attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi.
Art. 2 comma 2
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994 |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2
milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
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CROSTACEI .
- Pesca di aragosta e
astice (vietata dal 10 Gennaio al 30 Aprile).
Art. 132 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88, prevede le
seguenti sanzioni amministrative accessorie: confisca del
pescato/attrezzi usati (esclusa la nave). Colui che accerta l’infrazione
deve sequestrare pescato e attrezzi, redigendo apposito P.V.
di sequestro cautelare ai sensi dell’ art. 13 L. 689/81.
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- Pescare, detenere,
trasportare o commerciare crostacei aventi lunghezza
inferiore: - aragosta cm. 24
- astice cm. 24
- scampo cm. 7
Sul totale è
tollerata la presenza del 10%, al massimo del pescato sotto
misura, ai sensi dell’ art. 91 D.P.R. 1639/68.
Art. 88 D.P.R.
1639/68 come sostituito dal DM 4.11.1981 ed art. 15 lett. c)
L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
La lunghezza minima
di aragosta e astice è stata fissata dal Regolamento (CE) n.
1626/94 del 27.6.1994 |
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.
Art. 24 - comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
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L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88, prevede le
seguenti pene accessorie: confisca del pescato, degli attrezzi
o strumenti e sospensione della validità della licenza di
pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli
attrezzi.
|
|
- Non rigettare in
mare i crostacei di dimensioni inferiori a quelle indicate
nella voce precedente.
Art. 91 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.
Art. 24 - comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88 |
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88, prevede le
seguenti pene accessorie: confisca del pescato, degli attrezzi
o strumenti e sospensione della validità della licenza di
pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli
attrezzi.
|
|
- Non rigettare in
mare femmine di aragosta o astice recanti uova sotto l'addome.
Art. 91 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88. |
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede le
pene accessorie della confisca di pescato, attrezzi o
strumenti e sospensione della validità della licenza di
pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli
attrezzi.
|
|
DATTERI .
- Con D.M. 16/10/1998
è stato prorogato il divieto , sino alla data del 30/09/2007,
di pesca, detenzione e commercio di dattero di mare e dattero
bianco.
D.M. 16/10/1998 ed
art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede le
pene accessorie della confisca di pescato, attrezzi o
strumenti e sospensione della validità della licenza di
pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli
attrezzi.
|
|
DRAGA
- Impiego di draghe
di larghezza massima superiore a 4 metri (ad eccezione delle
draghe per la pesca delle spugne)
Allegato II al
Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2. milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
FERMO DI PESCA.
- Esercitare
attività di pesca durante il periodo di fermo.
Art. 15 lett. a) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 art. 1 L.
278/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca di pescato/attrezzi da pesca; colui che accerta l’infrazione
deve pertanto sequestrare pescato/attrezzi redigendo P.V. di
sequestro cautelare.
|
|
- Utilizzare, durante
il fermo, il peschereccio per attività diverse.
Art. 3 comma 1 D.M.
306/88 ed art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca di pescato/attrezzi da pesca; Pertanto si deve
procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del
pescato e degli attrezzi
|
|
LICENZA DI PESCA.
- Esercitare la pesca
con navi o galleggianti, abilitati alla navigazione, senza
essere muniti di licenza di pesca (vale 8 anni).
Artt. 4 L. 41/82 e
D.M. 26/07/1995.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L.
2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca di pescato/attrezzi da pesca; Pertanto si deve
procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del
pescato e degli attrezzi
|
|
- Mancanza, a bordo,
della licenza di pesca.
Art. 9 D.M.
26/07/1995 e Artt. 169 e 299 C.N.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 3 milioni a 18 milioni (pagamento
ridotto di L. 6 milioni).
Art. 1193 C.N.
|
.
|
|
MOLLUSCHI - EDULI
- LAMELLI BRANCHI (Frutti Di Mare)
Destinare al consumo
umano molluschi bivalvi vivi non provenienti da zone di
produzione classificate ai sensi del Dlgs.530/92.
Art. 3 e 16 Dlgs
530/92
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento
ridotto di L. 10 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
La classificazione
delle zone in A, B,e C viene effettuata dalle Regioni.
I molluschi
provenienti dalla zona A possono essere direttamente destinati
al consumo umano. Quelli provenienti dalle zone B e C devono
essere previamente sottoposti a periodi di stabulazione o
depurazione secondo i criteri e tempi fissati dalla legge.
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato
Sequestro dei
molluschi e successiva distruzione degli stessi |
|
-Destinare al consumo
umano molluschi provenienti da zone classificate B e C senza
la preventiva sottoposizione degli stessi alla depurazione e/o
stabulazione prevista dalla Legge.
Art. 3 e 16 Dlgs
530/92
.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento
ridotto di L. 10 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
Vedi sopra.
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato
|
|
- Stabulare molluschi
in zone non riconosciute dall’Autorità competente.
Art. 3 e 16 Dlgs
530/92.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento
ridotto di L. 10 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
Vedi sopra.
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato
Sequestro cautelativo
dei molluschi
e successiva
distruzione degli stessi
|
|
-Depurare molluschi
in centri non riconosciuti dall’Autorità competente
Art. 3 e 16 Dlgs
530/92.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento
ridotto di L. 10 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato.
. |
|
-Inosservanza delle
norme relative al confezionamento durante le fasi di
trasporto, deposito e vendita.
Art. 3 e 16 Dlgs
530/92
D.M. 04/10/1978 |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento r
idotto di L. 10 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato.
Le confezioni di
molluschi destinate al consumo umano devono essere tali da
consentire la vitalità del prodotto con sufficiente ricambio
d’aria ed evitando il più possibile l’apertura delle
valve . Dette confezioni devono essere colorate o comunque
contrassegnate in verde. Dal momento del confezionamento e
sino alla vendita i molluschi devono essere mantenuti ad un
temperatura di refrigerazione non superiore a + sei gradi. Il
periodo di validità del prodotto fresco è di cinque giorni
ad iniziare dalla data del confezionamento. |
|
- Destinare molluschi
al consumo umano diretto senza il bollo sanitario.
Art. 3, 8 e 16 Dlgs
530/92.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento
ridotto di L. 10 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato
Le confezioni di
molluschi destinate al consumo umano diretto devono essere
muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il
centro di spedizione o depurazione di provenienza in qualsiasi
fase del trasporto e della distribuzione sino alla vendita al
dettaglio. Deve altresì riportare : a) paese speditore;b)
tipo di specie; c) data di confezionamento; d) data di
scadenza o la dicitura " i molluschi bivalvi devono
essere vivi al momento dell’acquisto".
|
|
- Violazione delle
norme sul bollo sanitario..
Art., 8 e 16 II comma
Dlgs 530/92.
Dlgs 15/03/1996
n°109 |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 2 milioni a 12 milioni (pagamento
ridotto di L. 4 milioni).
Art.16, comma 1 Dlgs
530/92.
|
Vedi sopra.
La sanzione si
applica se il fatto non costituisce reato
|
|
- Effettuare la pesca
professionale con la draga manuale non collaudata da parte
dell'Autorità marittima.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 e D.M.
16.11.1989.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
Ex art. 27 L. 963/65
(come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88), bisogna procedere
al sequestro cautelativo del pescato e dell’attrezzo.
|
|
|
|
|
MOLLUSCHI.
- Novellame di
molluschi
Vedasi voce
novellame.
|
|
|
|
Superare i limiti
massimi giornalieri di pescato:
Vongole q 6
Vongole veraci q 1
Cannolicchi q 3
Tartufi o noci q 1
Fasolari q 3,5
Telline q. 1
Cozze pelose, mussoli
e canestrelli complessivi q 3
Art. 7 D.M.
21/07/1998. Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 8 L. 381/88. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Effettuare la pesca
di molluschi con draga idraulica in acque profonde meno di 3
mt.
Art. 6 D.M.
21/07/1998 e Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto L. 2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Porre in commercio
molluschi importati dall’ estero in mancanza dei requisiti
igienico-sanitari fissati dal Ministero della Sanità.
D. Legislativo
30.12.1992, n. 530. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento
ridotto L. 10 milioni).
Art. 16 D. Leg. n.
530/92 |
I requisiti
igienico-sanitari fissati dal Ministero della Sanità sono
rinvenibili negli artt. 3, 9 e 11 del D. Leg. N. 530/92.
Sequestro cautelare,
ex art. 13 L. 689/81, dei molluschi. |
|
- Pescare molluschi
bivalvi di dimensioni minime in quantità superiore al limite
di tolleranza previsto (10% calcolato sul peso o sul volume).
Art. 15 lett. c) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed all 4 Reg.
CEE 1626/1994
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88. |
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca.
Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
L’ art. 3, u.c. del
D.M. 3.5.89 prevede la revoca dell’autorizzazione. |
|
MOLLUSCHI (PESCA DI
MOLLUSCHI CON APPARECCHI TURBOSOFFIANTI)
- Esercitare la pesca
dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti senza
l'autorizzazione rilasciata dal Capo del compartimento (tale
autorizzazione è annotata sulla licenza di pesca).
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 2 D.M.
26.10.1985.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto: L. 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Esercitare la pesca
dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti nelle
acque di un compartimento diverso da quello che ha rilasciato
l'autorizzazione.
Art. 2 D.M.
26.10.1985 ed art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto: L. 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
Effettuare la pesca
dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante (tipo
rastrello o draga) con caratteristiche o dimensioni diverse da
quelle stabilite dagli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 26.10.1985.
Art. 6-7-8 D.M.
3.5.1985 ed art. 15 lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Effettuare la pesca
dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti in orari
non consentiti (le navi che effettuano tale pesca devono
uscire dal porto dopo l’alba e rientrare prima del
tramonto).
Art. 4 D.M. 3.5.1989
ed art. 15 lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
Ai sensi dell’ art.
4 comma 2 del D.M. 3.5.89 il Capo del compartimento marittimo
può, con ordinanza, ridurre l’orario di pesca. L’ art. 3
u.c. del D.M. 3.5.89 prevede la revoca dell’autorizzazione. |
|
MUGGINARE.
- Impiantare
stabilimenti di mugginare senza la concessione del Capo del
compartimento.
Art. 222 Cod. Nav.
|
Penale. Arresto sino
a 6 mesi o ammenda sino a L. 1 milione
Art. 1161 Cod. Nav.
|
|
|
- Esercitare ogni
altra forma di pesca durante il funzionamento delle mugginare,
a distanza inferiore a 100 mt.
Art. 15 lett. e) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 121
D.P.R. 1639/68.
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni (reato perseguibile
a querela).
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca.
Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
|
NOVELLAME.
- Pescare, detenere,
trasportare e commerciare pesci, crostacei, molluschi bivalvi,
allo stato giovanile.
Sono considerati tali
gli esemplari di lunghezza inferiore a cm. 7 tranne che nei
seguenti casi:
PESCI
Pagro cm 18 - Pagello
cm 12 - sarago cm 15 - storione cm 60 - storione lademo cm 100
- anguilla cm 25 - spigola cm 23 - sgombro cm 18 - palamita cm
25 - tonno rosso cm 70 o 6,4Kg - tonnetto cm 30 - pesce spada
cm 120 - triglia cm 11 - sogliola cm 20 - merluzzo/nasello cm
20 - cefalo cm 16 - gò cm 12 - cernia
cm 45 - orata cm 20 - passera cm 15 suro cm 12 - rana
pescatrice cm 30 -
ECHINODERMI
riccio di mare
(compresi gli aculei) cm 7
MOLLUSCHI
ostrica cm 6 mitilo
cm 5 - vongola cm 3,5 - cannolicchio cm 8 - cape santa cm 10 -
telline cm 2 tartufo
cm 2,5 -
CROSTACEI
Astice cm 8,5 -
scampo cm 7 - aragosta cm 24 - ( per i crostacei vedasi punto
8)
Art. 87 e 91 D.P.R.
1639/65 e 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5
L. 381/88.
La lunghezza minima
di: spigola, sgombro, pesce spada, triglia, sogliola, merluzzo
o nasello, cefalo ed orata è stata stabilita con Regolamento
(CE) n. 1626/94 del 27.6.1994 |
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
pena accessoria della confisca del pescato, confisca degli
attrezzi e sospensione del permesso di pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Trasportare il
novellame vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti
con mezzi privi di impianto erogatore di ossigeno o aria e,
comunque, in condizioni tali da non assicurare la piena
vitalità del pesce.
Artt. 125 e 127
D.P.R. 1639/68, art. 4 D.M. 07/08/1996 ed art. 15 lett. c) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
pena accessoria della confisca del pescato, confisca degli
attrezzi e sospensione del permesso di pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Effettuare la pesca
di novellame allo stato vivo destinato ai ripopolamenti o agli
allevamenti, con l'ausilio del motore dell'imbarcazione oppure
utilizzando reti con lunghezza totale alla linea dei sugheri
superiore a 40 mt. oppure aventi maglie con lato inferiore a 1
millimetro, oppure, infine utilizzando attrezzi diversi dalle
reti.
Art. 7 D.M.
22/03/1991, art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81,
del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Esercitare la pesca
del bianchetto e del rossetto senza autorizzazione
Ministeriale/Regionale.
Art.1 D.M. 28/08/1996
ed art. 15 lettera c) L. 963/5 come sostituito dall’ art. 5
L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese ad 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni
Art. 24 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.. 5 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca.
Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.
|
|
- Effettuare la pesca
del novellame di sarda ed alice (bianchetto) e del rossetto in
periodi non consentiti .
Art. 1 D.M.
28/08/1996 ed artt. 15 lettere a) e c) L. 963/65 come
sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
|
La sanzione dell’
art. 24 comma 1 è di tipo penale. Arresto da 1 mese a 1 anno
o ammenda da 1 milione a 6 milioni.
La sanzione dell’
art. 26 è di tipo amministrativo. Amministrativa: sanzione
pecuniaria da 1 a 6 milioni.
La violazione dell’
art. 15/c è sanzionata dall’ art. 24 comma 1 L. 963/65 come
sostituito dall’ art. 6 L. 381/88
La violazione dell’
art. 15/a è sanzionata dall’ art. 26 comma 1 L. 963/95 come
sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
Tale pesca è
consentita in tempi ( max 60 gg.) stabiliti annualmente con
D.M. nell’arco temporale compreso tra il 01/12/ - 30/04,
senza limiti di distanza dalla costa ,per navi di stazza
uguale o inferiore a 15 T.S.L. e potenza motrice uguale o
inferiore a 100 HP.
Si tratta di uno dei
casi previsti dall’ art. 24 L. 689/81; l’ accertamento
della violazione dell’ art. 15/a comporta la cognizione del
reato di cui all’ art. 15/c. Il processo verbale di
accertamento dell’ illecito amministrativo viene allegato
alla notizia di reato. Sequestro di polizia giudiziaria del
pescato e degli attrezzi
|
|
Effettuare la pesca
del novellame con navi di stazza lorda e potenza motore
superiori al consentito.
Art. 1 D.M.
28/08/1996 ed artt. 15 lettera b) L. 963/65 come sostituito
dall’ art. 5 L. 381/88. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.
( pagamento ridotto
lire 2 milioni)
art. 15 lett.b l.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88 |
La pesca del
novellame nei periodi consentiti può essere effettuata solo
da unità di S.L. non superiore a 10 Ton e potenza motrice non
superiore a 100 hp. |
|
- Effettuare la pesca
del novellame di sarda e alice (bianchetto) e del rossetto
utilizzando attrezzi non consentiti (sono consentiti
esclusivamente i seguenti attrezzi: reti a traino, sciabiche,
reti a circuizione con maglie non inferiori a 5 millimetri).
Art. 2 D.M.
28/08/1996 ed art. 15 lett. b) e c) L. 963/65 come sostituito
dall’ art. 5 L. 381/88. |
. Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.
(pagamento ridotto
lire 2 milioni)
Art. 15/b e art. 26
comma 1 L. 963/95 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
|
|
- Esercitare la pesca
del novellame di sarda e alice (bianchetto) e del rossetto in
giorno festivo o in orario non consentito (è consentita dalle
ore 4 alle ore 18; nelle ore notturne solo se effettuata con
attrazione luminosa e reti a circuizione).
Art. 3 D.M.
28/08/1996 ed art. 15 lettera a) L. 963/65 come sostituito
dall’ art. 5 L. 381/88. |
. Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.
(pagamento ridotto
lire 2 milioni)
Art. 15/b e art. 26
comma 1 L. 963/95 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
|
|
PESCA.
- Divieto di pesca in
acque sottoposte alla sovranità di altri stati.
Art. 15 lett. f) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 |
Penale. Arresto da 2
mesi a 2 anni o ammenda da 2 a 12 milioni.
Art. 24 comma 2 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88. |
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
pena accessoria della confisca del pescato, la confisca degli
attrezzi e la sospensione del permesso di pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi. |
|
- Divieto di
esercizio della pesca professionale con unità non munite di
licenza.
Art. 15 lett. b) L.
963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 8
D.P.R. 1639/68. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2
milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88. |
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi |
|
PESCA SPORTIVA.
- Esercitare la pesca
sportiva con attrezzi non consentiti. Sono ammessi per la
pesca sportiva:
- bilancia e
coppo;
-.giacchio/rezzaglio
/sparviero;
- lenze fisse:
quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini,
correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi,
rastrelli da usarsi a piedi.
- lenza traino di
superficie e di fondo, filaccioni;
- nattelli,
fucili subacquei, fiocine a mano, canne per cefalopodi;
- parangali fissi
o derivanti e nasse.
Artt. 137 e 138
D.P.R. 1639/68 (quest’ultimo sostituito dall’ art. 10
D.P.R. 219/83) ed art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito
dall’ art. 5 L. 381/88.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2
milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Cattura giornaliera
di pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 Kg
salvo caso di pesce singolo.
Art. 142 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 14 D.P.R. 219/83 e art.
15 lett. a) L. 963/68 come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Vendere o
commerciare il prodotto della pesca sportiva.
Art. 7 D.P.R.
1639/68, u.c., come sostituito dall’ art. 1 D.P.R. 219/83.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Catturare più di
un esemplare di cernia al giorno.
Art 142 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 14 D.P.R. 219/83 e art.
15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Esercitare la pesca
sportiva di pesce spada con palangari fissi o derivanti.
Art. 5 D.M. 30.3.90.
e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Esercizio della
pesca sportiva con unità non da diporto.
Art. 143 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 15 D.P.R. 219/83 e art.
15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
N.B. non può essere,
in questo caso, sequestrata l’unità.
|
|
- Esercizio della
pesca sportiva a distanza inferiore a 500 mt da unità in
attività di pesca professionale.
Art. 139 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 11 D.P.R. 219/83. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88. |
|
|
- Utilizzo dei
seguenti attrezzi:
- bilance di lato
superiore a 6 metri;
- giacchio,
rezzaglio sparviero di perimetro maggiore a 16 metri;
- oltre 5 canne
per pescatore;
- parangali con
oltre 200 ami;
- oltre 2 nasse
per imbarcazione;
- fonte luminosa
(E’ consentito, comunque nelle ore diurne, l’so della
torcia nella pesca subacquea. È consentito, inoltre, l’uso
di una lampada nella pesca con la fiocina).
Art. 140 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 12 D.P.R. 219/83 e art.
15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L.
381/88. |
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
PESCA SUBACQUEA.
- Obbligo per il sub
di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo
d'appoggio o dal galleggiante di segnalazione.
Art. 130 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 8 D.P.R. 219/83.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
|
|
- Esercitare la pesca
subacquea senza la presenza, in zona, di mezzo nautico con
persona pronta ad intervenire. Mancanza, a bordo dello stesso
mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il
pescatore subacqueo.
Art. 3 D.M. 249/87 e
art. 18 L. 963/65
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88. |
Tale norma, a mente
della Circ Min. n°6227201 del 23/07/1987, si riferisce ai
pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un
mezzo nautico nel quale si trovi a fini di sicurezza, un
apparecchio ausiliario di respirazione.
Non rientrano nei
presupposti della norma coloro che recano sulla zona di pesca
con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di
respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra. |
|
- Esercizio della
pesca subacquea in zone vietate e cioè: distanza inferiore a
500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; distanza inferiore
a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta;
a distanza inferiore a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai
porti; in zona di mare di regolare transito di navi per
l'uscita e l'entrata nei porti.
Art. 129 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15
lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Esercizio della
pesca subacquea dal tramonto all'alba.
Art. 129 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15
lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Obbligo, per il
pescatore subacqueo di segnalarsi con galleggiante recante una
bandiera rossa con strisce diagonali bianche visibili a 300
mt. Se il sub si serve di un natante di appoggio il segnale va
posto sull'imbarcazione. Tale bandiera deve essere visibile a
300 mt. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, la bandiera
deve essere usata sul mezzo stesso.
Art. 130 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 8 D.P.R. 219/83.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
|
|
- Esercitare la pesca
subacquea professionale fuori dai limiti di giurisdizione del
compartimento marittimo che ha provveduto al rilascio
dell'autorizzazione.
Art. 2 D.M.
20.10.1986 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Effettuare la pesca
subacquea sportiva con l'ausilio di apparecchi di respirazione
(è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei
ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di
bombole di capacità non superiore a 10 litri fermo restando
il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della
pesca subacquea).
Art. 128/bis D.P.R.
1639/68 come inserito dall’ art. 6 D.P.R. 219/83 e art. 2
D.M. 249/87. Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Raccolta da parte
del sub sportivo, di corallo, molluschi e crostacei.
Art. 128/bis D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 6 D.P.R. 219/83; art. 2
D.M. 249/1987.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Effettuare la pesca
subacquea professionale con apparecchi ausiliari di
respirazione (di tali apparecchi ne è consentita
l'utilizzazione per finalità diverse dalla pesca e per
raccolta di corallo, molluschi e crostacei).
Art. 128 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15
lett. b) L. 963/65 249/87.
Art. 15 lett. b) come
sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
Art. 1 D.M. 249/87.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
E’ consentito
trasportare nello stesso mezzo nautico fucili o mezzi simili,
e apparecchi per la respirazione dotati per ogni mezzo nautico
di bombole non superiori a 10 litri., fermo restando il
divieto per quest’ ultimi di utilizzarli per l’esercizio
della pesca subacquea. Sequestro di attrezzi e pescato.
|
|
- Divieto di
esercizio della pesca professionale subacquea per coloro che
non sono in possesso della specializzazione di pescatore
subacqueo.
Art. 128 D.P.R.
1639/68 come sostituito dall’ art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15
lett. b) L. 963/65 249/87.
Art. 15 lett. b) come
sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.
Art. 1 D.M. 249/87.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
La violazione in
argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b;
poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’
art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la
confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna
procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.
|
|
- Divieto di tenere
il fucile armato se non in immersione.
Art. 131 D.P.R.
1639/68 e art. 18 L. 963/65
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
Sequestro del fucile
subacqueo.
|
|
- Cedere il fucile
subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a
persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso.
Art. 18 L. 963/65.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
Sequestro del fucile
subacqueo.
|
|
- Pescare con il
fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone
di età inferiore a 16 anni.
Art. 18 L. 963/65.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
Sequestro del fucile
subacqueo.
|
|
PESCATORE.
- Esercizio della
pesca marittima senza l'iscrizione nel registro dei pescatori
marittimi.
Artt. 9 e 10 L.
963/65.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto
£ 1 milione).
Art. 26 comma 2 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
|
|
PESCE SPADA
Pescare pesce spada
ed alalunga con reti da posta derivanti:
- con maglie di
apertura inferiore a 350 mm di lunghezza;
- di altezza
superiore a 30 mt;
- di lunghezza
superiore a 2500 mt per imbarcazioni abilitate alla pesca
costiera ravvicinata e 1500 mt per la pesca locale;
- non segnalate
con segnali luminosi recanti l’indicazione del numero di
matricola dell’imbarcazione , apposti alle estremità
dell’attrezzo;
- sganciata dal
peschereccio durante il periodo di pesca;
- calate in modo
tale da che il bordo superiore delle stesse sia ad un
profondità inferiore ai sei metri dalla superice del
mare;
Art. 1 D.M.
06/08/1991 ed art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di £ 2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
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RICCIO DI MARE.
- Pesca professionale
del riccio utilizzando attrezzi non consentiti (sono permessi
solo l’asta ed il rastrello).
Art. 15 L. 963/65
lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M.
12.1.1995.
|
Amministrativa:
Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di £ 2 milioni
Art. 26 L. 963/65.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
|
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- Pesca sportiva del
riccio con l’uso di bombole.
Art. 15 L. 963/65
lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M.
12.1.1995.
|
Amministrativa:
Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di £ 2 milioni
Art. 26 L. 963/65.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
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- Pesca professionale
di oltre 1000 (mille) esemplari al giorno.
Art. 15 L. 963/65
lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M.
12.1.1995.
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Amministrativa:
Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di £ 2 milioni
Art. 26 L. 963/65.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
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|
- Pesca sportiva di
oltre 50 (cinquanta) esemplari al giorno.
Art. 15 L. 963/65
lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M.
12.1.1995.
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Amministrativa:
Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di £ 2 milioni
Art. 26 L. 963/65.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
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- Pesca professionale
e sportiva nei mesi di Maggio e Giugno.
Art. 15 L. 963/65
lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M.
12.1.1995.
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Amministrativa:
Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto di £ 2 milioni
Art. 26 L. 963/65.
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L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
|
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SEGNALI
(Vedi anche voci relative a
specifiche forme di pesca).
- Obbligo di
segnalare le reti da posta con galleggianti di colore gialli e
distanziati tra loro a non più di 200 mt. Le estremità
dell'attrezzo vanno segnalate di giorno, con galleggianti
gialli e bandiera; di notte, con fanali gialli visibili a 1/2
miglio.
Art. 104 D.P.R.
1639/68. |
Penale. Arresto fino
a 6 mesi ovvero ammenda da 100 mila a 2 milioni.
Art. 1218 Cod. Nav.
|
E’ prevista la pena
accessoria della sospensione dei titoli ovvero della
professione (ex art. 1232 Cod. Nav.).
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- Obbligo di
segnalare i parangali con galleggianti gialli distanziati da
loro a non meno di 500 mt. Le estremità dell'attrezzo devono
essere munite di galleggianti gialli con bandiera di giorno e,
di notte, fanali gialli visibili a mezzo miglio.
Art. 116 D.P.R.
1639/68.
|
Penale. Arresto fino
a 6 mesi ovvero ammenda da 100 mila a 2 milioni.
Art. 1218 Cod. Nav.
|
E’ prevista la pena
accessoria della sospensione dei titoli ovvero della
professione (ex art. 1232 Cod. Nav.).
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TASSA CONCESSIONI
GOVERNATIVE.
- Omesso pagamento
della T.C.G. relativamente alla licenza di pesca.
Art. 46 n° 1 D.M.
20.8.92.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria dal 100% al. 200% la tassa dovuta e
comunque non inferiore a lire 200.000.
Art. 9 D.P.R.
641/72.come sost. Dall’art 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n°473
|
La tassa va versata
al momento del rilascio dell’atto o al momento del suo
rinnovo ( ogni 8 anni).
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- Omesso pagamento
della T.G.C. dovuta per l'autorizzazione dell'esercizio della
pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di
energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la
conservazione del patrimonio ittico.
Art. 46 n° 2 D.M.
20.8.92.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria dal 100% al. 200% la tassa dovuta e
comunque non inferiore a lire 200.000.
Art. 9 D.P.R.
641/72.come sost. Dall’art 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n°473
.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si
deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81,
del pescato e degli attrezzi
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- Omesso pagamento
della T.G.C. dovuta per l'occupazione e l'uso dei beni
demaniali e zone di mare per tonnare e altri impianti di pesca
fissi o per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e per
lo sfruttamento di branchi di coralli e spugne.
Art. 58 n° 2 D.M.
20.8.92.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria dal 100% al. 200% la tassa dovuta e
comunque non inferiore a lire 200.000.
Art. 9 D.P.R.
641/72.come sost. Dall’art 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n°473
.
2 |
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TONNARE, TONNARELLE E
MUGGINARE.
- Obbligo di
segnalare con barche e galleggianti ancorati al largo della
parte terminale della tonnara stessa.
Art. 118 D.P.R.
1639/68.
|
Penale. Arresto fino
a 6 mesi ovvero ammenda da 100 mila a 2 milioni
Art. 1218 Cod. Nav.
|
E’ prevista la pena
accessoria della sospensione del titolo ovvero della
professione (ex art. 1232 Cod. Nav.;). |
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TONNARE.
- Esercitare ogni
altra forma di pesca a distanza minore di 3 miglia sopra vento
e di 1 miglio sottovento dalla tonnara, sia essa di corsa che
di ritorno e salvo che i concessionari o i proprietari abbiano
diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.
Art. 119 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni.
(perseguibili a querela)
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi
|
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- Esercitare la pesca
nella zona di tre miglia verso l'alto mare del punto più
foraneo di una tonnara.
Art. 119 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88
|
Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni.
(perseguibili a querela)
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi
|
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- Tranne che se
calata la tonnara deve trovarsi a non meno di 3 miglia
sopravvento, 1 miglio sottovento da altre tonnare preesistenti
tranne che i proprietari di quest'ultimo abbiano diritto a
maggior distanza.
Art. 117 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni.
(perseguibili a querela)
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88 (perseguibile
a querela).
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L’ art. 25 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di
polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi
|
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- Impianto di tonnara
senza concessione del capo del compartimento.
Art. 222 Cod. Nav.
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Penale. Arresto fino
a 6 mesi ovvero ammenda fino a 1 milione.
Art. 1161 Cod. Nav.
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TONNARELLE.
- Esercitare
qualsiasi altro tipo di pesca durante il funzionamento della
tonnarella a distanza minore di m 500 sopravvento e m 200
sottovento della tonnarella stessa (salvo le maggiori distanze
cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza
di titoli particolari) e comprese nelle zone di mare di 500 m
verso l'alto mare dal punto più foraneo di ogni tonnarella
(le distanze sono raddoppiate per pesca esercitata con fonti
luminose).
Art. 120 D.P.R.
1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’
art. 5 L. 381/88.
|
Penale. Arresto da 1
mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni.
(perseguibili a querela)
Art. 24 comma 3 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.
|
L’ art. 27 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la
confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che
accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e
attrezzi redigendo apposito P.V. (Si tratta del sequestro
cautelare ex art. 13 L. 689/81).
|
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VIGILANZA PESCA.
- Impedire o non
consentire ispezioni e controlli da parte degli addetti alla
vigilanza sulla pesca, su navi da pesca, negli stabilimenti e
in qualsiasi luogo di deposito o vendita del pescato.
Art. 23 L. 963/65
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Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 200 mila a 1.200.000 (pagamento ridotto
400 mila).
Art. 26 comma 5 L.
963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.
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|
ZONE.
- Esercitare la pesca
in zone di mare riconosciute come aree di riproduzione e
accrescimento con decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione.
Art. 98 D.P.R.
1639/68 e 15/a L. 963/65.
|
Amministrativa:
sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento
ridotto £ 2 milioni).
Art. 26 comma 1 L.
963/65.
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L’ art. 27 L.
963/65 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da
pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto
sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito verbale (Si
tratta di sequestro cautelare ai sensi dell’ art. 13 L.
689/81).
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- Pescare in acque
sottoposte alla sovranità di altri stati.
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Vedi PESCA.
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Esercitare la pesca
in zone di mare interdette da Leggi, Decreti, Regolamenti,
Ordinanze per finalità diverse dalla tutela delle risorse
Ittiche |
Sanzione
amministrativa varie a seconda del tipo di violazione .
1231 c.n.
1174 c.n
1164 c.n |
Il divieto di pesca,
infatti può essere imposto per finalità connesse alla
sicurezza della navigazione, alla sicurezza portuale ed infine
per la tutela dei beni demaniali.
In questo caso alla
violazione del precetto corrisponderà la relativa fattispecie
sanzionatoria. |