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*LE VIOLAZIONI SULLA PESCA

TIPO DI INFRAZIONE COMMESSA E NORMA VIOLATA

IMPORTO DA PAGARE E NORMA SANZIONATORIA

NOTE

ASPORTAZIONE O SOTTRAZIONE DI ORGANISMI ACQUATICI

- Sottrarre o asportare, senza il consenso degli aventi diritto, gli organismi acquatici oggetto dell' altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili. Tale violazione può essere commessa anche solo non rispettando le distanze di rispetto stabilite dai regolamenti

 

Art 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

 

 

 

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni (perseguibile a querela).

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

 

 

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi diritto e la sospensione della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

ATTREZZI DA PESCA

- Impiego o detenzione a bordo di reti da posta sia fisse che derivanti con apertura della maglia inferiore a 20 mm. (nessuna limitazione nelle dimensioni delle maglie è stabilita per la pesca di sardine e acciughe).

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 103 D.P.R. 1639/68.

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

 

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

-Divieto di utilizzare o detenere a bordo reti da posta derivanti del tipo " Ferrettara" di una lunghezza superiore a mt. 2.000 e con maglie superiori a 180 mm ( 90 mm per lato).

 

Art. 11 punto 11 del D.M. 26/07/1995

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

 

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Divieto di collocare reti a posta ad una distanza inferiore a mt. 200 dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi dei fiumi o corsi d'acqua.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 105 D.P.R. 1639/68

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Esercitare la pesca a strascico con reti munite alla lima dei piombi di dispositivi di sollevamento.

 

D.M. 30.3.87 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Impiego o detenzione a bordo di reti da circuizione con apertura delle maglie inferiore a 14 mm.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed all. III al regolamento (CE) n. 1626/94.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Impiegare reti da circuizione azionate meccanicamente, del tipo cianciolo o simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a mt. 50 entro 3 miglia dalla costa.

 

Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 107 D.P.R. 1639/68

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Impiegare reti da circuizione con fonti luminose, nelle zone di mare in cui la profondità sia inferiore a mt. 30 entro 3 miglia dalla costa.

 

Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 108 D.P.R. 1639/68

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 1° comma L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Impiego o detenzione a bordo di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagiche con apertura della maglia inferiore a 40 mm.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 110 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 3 D.P.R. 22.9.1978 n° 651.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Impiego di reti da traino (strascico, sciabica e reti analoghe) in zona di mare in cui la profondità delle acque sia inferiore a mt. 50 entro 3 miglia dalla costa.

 

Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 111 D.P.R. 1639/68

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

Pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe sopra le praterie di posidonia o altre fanerogame marine.

 

Art. 3 comma 3 Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Impiego e detenzione a bordo di reti di raccolta con l'apertura delle maglie inferiore a 10 mm.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 114 D.P.R. 1639/68

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Esercitare la pesca mediante l'uso di energia elettrica, sostanze tossiche o materiale esplodente.

 

Art. 15 lett. d) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Penale. Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 2 a 12 milioni.

 

Art. 24 comma 2 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Esercitare la pesca con reti a traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 mt. da segnali di posizione di attrezzi preesistenti.

 

Art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 112 D.P.R. 1639/68.

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni (perseguibile a querela).

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi diritto e la sospensione della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Impiego o detenzione a bordo di reti da circuizione (sciabiche e lampare) di lunghezza della pezza superiore a 800 metri e di altezza massima superiore a 120 metri (tranne che per le tonnare volanti)

 

Allegato II al Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Impiego o detenzione a bordo di reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e di tramagli con altezza massima superiore a metri 4.

 

 

Allegato II al Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Detenere a bordo a calare più di 5000 metri di reti fisse per nave.

 

 

Allegato II al Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Detenere a bordo a calare più di 7000 metri di palangaro di fondo per nave.

 

Allegato II al Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Detenere a bordo a calare più di 60 chilo- metri di palangaro di superficie (derivante) per nave.

 

Allegato II al Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

CETACEI.

- Pescare, detenere, trasportare o commerciare cetacei, testuggini, storione comune, senza autorizzazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

Art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 1 D.M. 21.05.1980.

 

 

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88

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L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato, salvo che sia richiesto dagli aventi diritto e la sospensione della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

COMMERCIO DI PESCE – NORME IGIENICO -SANITARIE

Catturare, manipolare, refrigerare, congelare, imballare , trasportare il pescato non osservando le prescrizioni di cui all’art.3 del Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.)

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Artt. 3 e 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.)

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento ridotto di L. 20 milioni).

 

Art 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.

Il pescato dovrà essere sequestrato e sottoposto al controllo del servizio veterinario, al fine di determinare la distruzione o la dazione in beneficenza dello stesso

Immissione nel mercato di animali vivi non mantenuti nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza

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Artt 4 e 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. Mod.)

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento ridotto di L. 20 milioni).

 

Art 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.

Il pescato dovrà essere sequestrato e sottoposto al controllo del servizio veterinario, al fine di determinare la distruzione o la dazione in beneficenza dello stesso

Commercializzare pesci velenosi ( famiglie Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae Canthigasteridae) oppure contenenti biotossine o tossine che paralizzano i muscoli

 

Artt 5 e 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. Mod.)

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento ridotto di L. 20 milioni).

 

Art 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.

Il pescato dovrà essere sequestrato e distrutto.

Travaso diretto in banchina di prodotti freschi della pesca in quantitativo superiore ai 100 Kg.

Artt 3 e 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. Mod.)

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 10 milioni a 60 milioni (pagamento ridotto di L. 20 milioni).

 

Art 15 Dlgs. 30/12/1992 n 531 (e succ. mod.)

Il pescato deve essere diretto verso un mercato ittico ovvero uno stabilimento o impianto collettivo per le aste autorizzato. E’ vietato il travaso in bachina . Tale divieto può essere derogato solo da apposita autorizzazione rilasciata dall’ A.S.L. competente ( art. 3 punto c) II comma Dlgs 531/92)

Commerciare trasportare pesci e altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con l'uso di materie esplodenti, energia elettrica o sostanze tossiche.

 

Art. 15 lett. d) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

 

Penale. Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 2 a 12 milioni.

 

Art. 24 comma 2 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88

 

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

CORALLO.

- Pesca di corallo su banchi soggetti all' altrui diritto esclusivo di sfruttamento ai sensi dell’ art. 16 L.963/65

 

Art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

 

 

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni (reato perseguibile a querela).

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Raccolta di corallo con l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione per i pescatori sportivi.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Si è ritenuto debba procedersi alla confisca dell’apparecchio ausiliario di respirazione (cfr. Dp. n° 62292328 in data 6.9.1989 del Ministero della Marina Mercantile - Dirigenpesca).

Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi

 

 

- Raccolta di corallo con l' impiego di croci di S. Andrea o di altri analoghi attrezzi trainati nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi.

 

Art. 2 comma 2 Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

 

CROSTACEI.

- Pesca di aragosta e astice (vietata dal 10 Gennaio al 30 Aprile).

 

Art. 132 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

 

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88, prevede le seguenti sanzioni amministrative accessorie: confisca del pescato/attrezzi usati (esclusa la nave). Colui che accerta l’infrazione deve sequestrare pescato e attrezzi, redigendo apposito P.V. di sequestro cautelare ai sensi dell’ art. 13 L. 689/81.

- Pescare, detenere, trasportare o commerciare crostacei aventi lunghezza inferiore: - aragosta cm. 24

- astice cm. 24

- scampo cm. 7

Sul totale è tollerata la presenza del 10%, al massimo del pescato sotto misura, ai sensi dell’ art. 91 D.P.R. 1639/68.

 

Art. 88 D.P.R. 1639/68 come sostituito dal DM 4.11.1981 ed art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

La lunghezza minima di aragosta e astice è stata fissata dal Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.

 

Art. 24 - comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88, prevede le seguenti pene accessorie: confisca del pescato, degli attrezzi o strumenti e sospensione della validità della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Non rigettare in mare i crostacei di dimensioni inferiori a quelle indicate nella voce precedente.

 

Art. 91 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.

 

Art. 24 - comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88, prevede le seguenti pene accessorie: confisca del pescato, degli attrezzi o strumenti e sospensione della validità della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Non rigettare in mare femmine di aragosta o astice recanti uova sotto l'addome.

 

Art. 91 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede le pene accessorie della confisca di pescato, attrezzi o strumenti e sospensione della validità della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

DATTERI.

- Con D.M. 16/10/1998 è stato prorogato il divieto , sino alla data del 30/09/2007, di pesca, detenzione e commercio di dattero di mare e dattero bianco.

 

D.M. 16/10/1998 ed art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

 

 

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede le pene accessorie della confisca di pescato, attrezzi o strumenti e sospensione della validità della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

DRAGA

- Impiego di draghe di larghezza massima superiore a 4 metri (ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne)

 

Allegato II al Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2. milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

FERMO DI PESCA.

- Esercitare attività di pesca durante il periodo di fermo.

 

Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 art. 1 L. 278/88

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

 

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca di pescato/attrezzi da pesca; colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato/attrezzi redigendo P.V. di sequestro cautelare.

- Utilizzare, durante il fermo, il peschereccio per attività diverse.

 

Art. 3 comma 1 D.M. 306/88 ed art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca di pescato/attrezzi da pesca; Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

LICENZA DI PESCA.

- Esercitare la pesca con navi o galleggianti, abilitati alla navigazione, senza essere muniti di licenza di pesca (vale 8 anni).

 

Artt. 4 L. 41/82 e D.M. 26/07/1995.

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto di L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca di pescato/attrezzi da pesca; Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

- Mancanza, a bordo, della licenza di pesca.

 

Art. 9 D.M. 26/07/1995 e Artt. 169 e 299 C.N.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 3 milioni a 18 milioni (pagamento ridotto di L. 6 milioni).

 

Art. 1193 C.N.

.

MOLLUSCHI - EDULI - LAMELLI BRANCHI (Frutti Di Mare)

Destinare al consumo umano molluschi bivalvi vivi non provenienti da zone di produzione classificate ai sensi del Dlgs.530/92.

 

Art. 3 e 16 Dlgs 530/92

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento ridotto di L. 10 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

La classificazione delle zone in A, B,e C viene effettuata dalle Regioni.

I molluschi provenienti dalla zona A possono essere direttamente destinati al consumo umano. Quelli provenienti dalle zone B e C devono essere previamente sottoposti a periodi di stabulazione o depurazione secondo i criteri e tempi fissati dalla legge.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato

Sequestro dei molluschi e successiva distruzione degli stessi

-Destinare al consumo umano molluschi provenienti da zone classificate B e C senza la preventiva sottoposizione degli stessi alla depurazione e/o stabulazione prevista dalla Legge.

 

Art. 3 e 16 Dlgs 530/92

.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento ridotto di L. 10 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

Vedi sopra.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato

- Stabulare molluschi in zone non riconosciute dall’Autorità competente.

 

Art. 3 e 16 Dlgs 530/92.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento ridotto di L. 10 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

Vedi sopra.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato

Sequestro cautelativo dei molluschi

e successiva distruzione degli stessi

-Depurare molluschi in centri non riconosciuti dall’Autorità competente

 

Art. 3 e 16 Dlgs 530/92.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento ridotto di L. 10 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato.

.

-Inosservanza delle norme relative al confezionamento durante le fasi di trasporto, deposito e vendita.

 

Art. 3 e 16 Dlgs 530/92

 

D.M. 04/10/1978

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento r idotto di L. 10 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato.

Le confezioni di molluschi destinate al consumo umano devono essere tali da consentire la vitalità del prodotto con sufficiente ricambio d’aria ed evitando il più possibile l’apertura delle valve . Dette confezioni devono essere colorate o comunque contrassegnate in verde. Dal momento del confezionamento e sino alla vendita i molluschi devono essere mantenuti ad un temperatura di refrigerazione non superiore a + sei gradi. Il periodo di validità del prodotto fresco è di cinque giorni ad iniziare dalla data del confezionamento.

- Destinare molluschi al consumo umano diretto senza il bollo sanitario.

 

Art. 3, 8 e 16 Dlgs 530/92.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento ridotto di L. 10 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato

Le confezioni di molluschi destinate al consumo umano diretto devono essere muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione o depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione sino alla vendita al dettaglio. Deve altresì riportare : a) paese speditore;b) tipo di specie; c) data di confezionamento; d) data di scadenza o la dicitura " i molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell’acquisto".

- Violazione delle norme sul bollo sanitario..

 

Art., 8 e 16 II comma Dlgs 530/92.

Dlgs 15/03/1996 n°109

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 2 milioni a 12 milioni (pagamento ridotto di L. 4 milioni).

 

Art.16, comma 1 Dlgs 530/92.

Vedi sopra.

La sanzione si applica se il fatto non costituisce reato

- Effettuare la pesca professionale con la draga manuale non collaudata da parte dell'Autorità marittima.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 e D.M. 16.11.1989.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Ex art. 27 L. 963/65 (come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88), bisogna procedere al sequestro cautelativo del pescato e dell’attrezzo.

MOLLUSCHI.

- Novellame di molluschi

Vedasi voce novellame.

 

Superare i limiti massimi giornalieri di pescato:

Vongole q 6

Vongole veraci q 1

Cannolicchi q 3

Tartufi o noci q 1

Fasolari q 3,5

Telline q. 1

Cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi q 3

Art. 7 D.M. 21/07/1998. Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Effettuare la pesca di molluschi con draga idraulica in acque profonde meno di 3 mt.

 

Art. 6 D.M. 21/07/1998 e Art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Porre in commercio molluschi importati dall’ estero in mancanza dei requisiti igienico-sanitari fissati dal Ministero della Sanità.

 

D. Legislativo 30.12.1992, n. 530.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 5 milioni a 30 milioni (pagamento ridotto L. 10 milioni).

 

Art. 16 D. Leg. n. 530/92

I requisiti igienico-sanitari fissati dal Ministero della Sanità sono rinvenibili negli artt. 3, 9 e 11 del D. Leg. N. 530/92.

 

Sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, dei molluschi.

- Pescare molluschi bivalvi di dimensioni minime in quantità superiore al limite di tolleranza previsto (10% calcolato sul peso o sul volume).

 

Art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed all 4 Reg. CEE 1626/1994

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni.

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

L’ art. 3, u.c. del D.M. 3.5.89 prevede la revoca dell’autorizzazione.

MOLLUSCHI (PESCA DI MOLLUSCHI CON APPARECCHI TURBOSOFFIANTI)

- Esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti senza l'autorizzazione rilasciata dal Capo del compartimento (tale autorizzazione è annotata sulla licenza di pesca).

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 2 D.M. 26.10.1985.

 

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto: L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

 

 

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti nelle acque di un compartimento diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

Art. 2 D.M. 26.10.1985 ed art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto: L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

Effettuare la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante (tipo rastrello o draga) con caratteristiche o dimensioni diverse da quelle stabilite dagli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 26.10.1985.

 

Art. 6-7-8 D.M. 3.5.1985 ed art. 15 lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Effettuare la pesca dei molluschi bivalvi con apparecchi turbosoffianti in orari non consentiti (le navi che effettuano tale pesca devono uscire dal porto dopo l’alba e rientrare prima del tramonto).

 

Art. 4 D.M. 3.5.1989 ed art. 15 lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto L. 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

Ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del D.M. 3.5.89 il Capo del compartimento marittimo può, con ordinanza, ridurre l’orario di pesca. L’ art. 3 u.c. del D.M. 3.5.89 prevede la revoca dell’autorizzazione.

MUGGINARE.

- Impiantare stabilimenti di mugginare senza la concessione del Capo del compartimento.

 

Art. 222 Cod. Nav.

 

 

Penale. Arresto sino a 6 mesi o ammenda sino a L. 1 milione

 

Art. 1161 Cod. Nav.

 

 

- Esercitare ogni altra forma di pesca durante il funzionamento delle mugginare, a distanza inferiore a 100 mt.

 

Art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 121 D.P.R. 1639/68.

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 a 6 milioni (reato perseguibile a querela).

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

NOVELLAME.

- Pescare, detenere, trasportare e commerciare pesci, crostacei, molluschi bivalvi, allo stato giovanile.

Sono considerati tali gli esemplari di lunghezza inferiore a cm. 7 tranne che nei seguenti casi:

 

PESCI

Pagro cm 18 - Pagello cm 12 - sarago cm 15 - storione cm 60 - storione lademo cm 100 - anguilla cm 25 - spigola cm 23 - sgombro cm 18 - palamita cm 25 - tonno rosso cm 70 o 6,4Kg - tonnetto cm 30 - pesce spada cm 120 - triglia cm 11 - sogliola cm 20 - merluzzo/nasello cm 20 - cefalo cm 16 - gò cm 12 - cernia cm 45 - orata cm 20 - passera cm 15 suro cm 12 - rana pescatrice cm 30 - 

ECHINODERMI

riccio di mare (compresi gli aculei) cm 7

MOLLUSCHI

ostrica cm 6 mitilo cm 5 - vongola cm 3,5 - cannolicchio cm 8 - cape santa cm 10 - telline cm 2 tartufo cm 2,5 - 

CROSTACEI

Astice cm 8,5 - scampo cm 7 - aragosta cm 24 - ( per i crostacei vedasi punto 8)

Art. 87 e 91 D.P.R. 1639/65 e 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

La lunghezza minima di: spigola, sgombro, pesce spada, triglia, sogliola, merluzzo o nasello, cefalo ed orata è stata stabilita con Regolamento (CE) n. 1626/94 del 27.6.1994

 

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

 

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la pena accessoria della confisca del pescato, confisca degli attrezzi e sospensione del permesso di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Trasportare il novellame vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti con mezzi privi di impianto erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da non assicurare la piena vitalità del pesce.

 

Artt. 125 e 127 D.P.R. 1639/68, art. 4 D.M. 07/08/1996 ed art. 15 lett. c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la pena accessoria della confisca del pescato, confisca degli attrezzi e sospensione del permesso di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Effettuare la pesca di novellame allo stato vivo destinato ai ripopolamenti o agli allevamenti, con l'ausilio del motore dell'imbarcazione oppure utilizzando reti con lunghezza totale alla linea dei sugheri superiore a 40 mt. oppure aventi maglie con lato inferiore a 1 millimetro, oppure, infine utilizzando attrezzi diversi dalle reti.

 

Art. 7 D.M. 22/03/1991, art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 L. 689/81, del pescato e degli attrezzi.

- Esercitare la pesca del bianchetto e del rossetto senza autorizzazione Ministeriale/Regionale.

 

Art.1 D.M. 28/08/1996 ed art. 15 lettera c) L. 963/5 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Penale. Arresto da 1 mese ad 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.. 5 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato ed il ritiro della licenza di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Effettuare la pesca del novellame di sarda ed alice (bianchetto) e del rossetto in periodi non consentiti .

 

Art. 1 D.M. 28/08/1996 ed artt. 15 lettere a) e c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

La sanzione dell’ art. 24 comma 1 è di tipo penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni.

La sanzione dell’ art. 26 è di tipo amministrativo. Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.

 

La violazione dell’ art. 15/c è sanzionata dall’ art. 24 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88

La violazione dell’ art. 15/a è sanzionata dall’ art. 26 comma 1 L. 963/95 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Tale pesca è consentita in tempi ( max 60 gg.) stabiliti annualmente con D.M. nell’arco temporale compreso tra il 01/12/ - 30/04, senza limiti di distanza dalla costa ,per navi di stazza uguale o inferiore a 15 T.S.L. e potenza motrice uguale o inferiore a 100 HP.

Si tratta di uno dei casi previsti dall’ art. 24 L. 689/81; l’ accertamento della violazione dell’ art. 15/a comporta la cognizione del reato di cui all’ art. 15/c. Il processo verbale di accertamento dell’ illecito amministrativo viene allegato alla notizia di reato. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi

Effettuare la pesca del novellame con navi di stazza lorda e potenza motore superiori al consentito.

 

Art. 1 D.M. 28/08/1996 ed artt. 15 lettera b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.

( pagamento ridotto lire 2 milioni)

art. 15 lett.b l. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88

La pesca del novellame nei periodi consentiti può essere effettuata solo da unità di S.L. non superiore a 10 Ton e potenza motrice non superiore a 100 hp.

- Effettuare la pesca del novellame di sarda e alice (bianchetto) e del rossetto utilizzando attrezzi non consentiti (sono consentiti esclusivamente i seguenti attrezzi: reti a traino, sciabiche, reti a circuizione con maglie non inferiori a 5 millimetri).

 

Art. 2 D.M. 28/08/1996 ed art. 15 lett. b) e c) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

. Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.

(pagamento ridotto lire 2 milioni)

Art. 15/b e art. 26 comma 1 L. 963/95 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

- Esercitare la pesca del novellame di sarda e alice (bianchetto) e del rossetto in giorno festivo o in orario non consentito (è consentita dalle ore 4 alle ore 18; nelle ore notturne solo se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione).

 

Art. 3 D.M. 28/08/1996 ed art. 15 lettera a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

. Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni.

(pagamento ridotto lire 2 milioni)

Art. 15/b e art. 26 comma 1 L. 963/95 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

PESCA.

- Divieto di pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri stati.

 

Art. 15 lett. f) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

 

Penale. Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 2 a 12 milioni.

 

Art. 24 comma 2 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

 

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la pena accessoria della confisca del pescato, la confisca degli attrezzi e la sospensione del permesso di pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi.

- Divieto di esercizio della pesca professionale con unità non munite di licenza.

 

Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88 ed art. 8 D.P.R. 1639/68.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

PESCA SPORTIVA.

- Esercitare la pesca sportiva con attrezzi non consentiti. Sono ammessi per la pesca sportiva:

- bilancia e coppo;

-.giacchio/rezzaglio /sparviero;

- lenze fisse: quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi.

- lenza traino di superficie e di fondo, filaccioni;

- nattelli, fucili subacquei, fiocine a mano, canne per cefalopodi;

- parangali fissi o derivanti e nasse.

 

Artt. 137 e 138 D.P.R. 1639/68 (quest’ultimo sostituito dall’ art. 10 D.P.R. 219/83) ed art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Cattura giornaliera di pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 Kg salvo caso di pesce singolo.

 

Art. 142 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 14 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/68 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Vendere o commerciare il prodotto della pesca sportiva.

 

Art. 7 D.P.R. 1639/68, u.c., come sostituito dall’ art. 1 D.P.R. 219/83.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Catturare più di un esemplare di cernia al giorno.

 

Art 142 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 14 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Esercitare la pesca sportiva di pesce spada con palangari fissi o derivanti.

 

Art. 5 D.M. 30.3.90. e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Esercizio della pesca sportiva con unità non da diporto.

 

Art. 143 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 15 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

N.B. non può essere, in questo caso, sequestrata l’unità.

- Esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 mt da unità in attività di pesca professionale.

 

Art. 139 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 11 D.P.R. 219/83.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

- Utilizzo dei seguenti attrezzi:

- bilance di lato superiore a 6 metri;

- giacchio, rezzaglio sparviero di perimetro maggiore a 16 metri;

- oltre 5 canne per pescatore;

- parangali con oltre 200 ami;

- oltre 2 nasse per imbarcazione;

- fonte luminosa (E’ consentito, comunque nelle ore diurne, l’so della torcia nella pesca subacquea. È consentito, inoltre, l’uso di una lampada nella pesca con la fiocina).

 

Art. 140 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 12 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

PESCA SUBACQUEA.

- Obbligo per il sub di operare entro un raggio di 50 mt. dalla verticale del mezzo d'appoggio o dal galleggiante di segnalazione.

 

Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 8 D.P.R. 219/83.

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

- Esercitare la pesca subacquea senza la presenza, in zona, di mezzo nautico con persona pronta ad intervenire. Mancanza, a bordo dello stesso mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

 

Art. 3 D.M. 249/87 e art. 18 L. 963/65

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

Tale norma, a mente della Circ Min. n°6227201 del 23/07/1987, si riferisce ai pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico nel quale si trovi a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione.

Non rientrano nei presupposti della norma coloro che recano sulla zona di pesca con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra.

- Esercizio della pesca subacquea in zone vietate e cioè: distanza inferiore a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai porti; in zona di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti.

 

Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Esercizio della pesca subacquea dal tramonto all'alba.

 

Art. 129 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 7 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni.

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Obbligo, per il pescatore subacqueo di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonali bianche visibili a 300 mt. Se il sub si serve di un natante di appoggio il segnale va posto sull'imbarcazione. Tale bandiera deve essere visibile a 300 mt. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere usata sul mezzo stesso.

 

Art. 130 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 8 D.P.R. 219/83.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

- Esercitare la pesca subacquea professionale fuori dai limiti di giurisdizione del compartimento marittimo che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

 

Art. 2 D.M. 20.10.1986 e art. 15 lett. a) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/a; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Effettuare la pesca subacquea sportiva con l'ausilio di apparecchi di respirazione (è consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10 litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca subacquea).

 

Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come inserito dall’ art. 6 D.P.R. 219/83 e art. 2 D.M. 249/87. Art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Raccolta da parte del sub sportivo, di corallo, molluschi e crostacei.

 

Art. 128/bis D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 6 D.P.R. 219/83; art. 2 D.M. 249/1987.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Effettuare la pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione (di tali apparecchi ne è consentita l'utilizzazione per finalità diverse dalla pesca e per raccolta di corallo, molluschi e crostacei).

 

Art. 128 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 249/87.

Art. 15 lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Art. 1 D.M. 249/87.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

E’ consentito trasportare nello stesso mezzo nautico fucili o mezzi simili, e apparecchi per la respirazione dotati per ogni mezzo nautico di bombole non superiori a 10 litri., fermo restando il divieto per quest’ ultimi di utilizzarli per l’esercizio della pesca subacquea. Sequestro di attrezzi e pescato.

- Divieto di esercizio della pesca professionale subacquea per coloro che non sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo.

 

Art. 128 D.P.R. 1639/68 come sostituito dall’ art. 5 D.P.R. 219/83 e art. 15 lett. b) L. 963/65 249/87.

Art. 15 lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Art. 1 D.M. 249/87.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

La violazione in argomento integra l’ipotesi di cui all’ art. 15/b; poiché, pertanto, L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 comporta, quale sanzione accessoria, la confisca del pescato e degli attrezzi utilizzati, bisogna procedere al sequestro cautelare del pescato/attrezzi.

- Divieto di tenere il fucile armato se non in immersione.

 

Art. 131 D.P.R. 1639/68 e art. 18 L. 963/65

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Sequestro del fucile subacqueo.

- Cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso.

 

Art. 18 L. 963/65.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Sequestro del fucile subacqueo.

- Pescare con il fucile subacqueo e attrezzi simili qualora trattasi di persone di età inferiore a 16 anni.

 

Art. 18 L. 963/65.

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

Sequestro del fucile subacqueo.

PESCATORE.

- Esercizio della pesca marittima senza l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

 

Artt. 9 e 10 L. 963/65.

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 500 mila a 3 milioni (pagamento ridotto £ 1 milione).

 

Art. 26 comma 2 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

PESCE SPADA

 

Pescare pesce spada ed alalunga con reti da posta derivanti:

- con maglie di apertura inferiore a 350 mm di lunghezza;

- di altezza superiore a 30 mt;

- di lunghezza superiore a 2500 mt per imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata e 1500 mt per la pesca locale;

- non segnalate con segnali luminosi recanti l’indicazione del numero di matricola dell’imbarcazione , apposti alle estremità dell’attrezzo;

- sganciata dal peschereccio durante il periodo di pesca;

- calate in modo tale da che il bordo superiore delle stesse sia ad un profondità inferiore ai sei metri dalla superice del mare;

 

Art. 1 D.M. 06/08/1991 ed art. 15 lett. b) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

RICCIO DI MARE.

- Pesca professionale del riccio utilizzando attrezzi non consentiti (sono permessi solo l’asta ed il rastrello).

 

Art. 15 L. 963/65 lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M. 12.1.1995.

 

 

Amministrativa: Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di £ 2 milioni

 

Art. 26 L. 963/65.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

- Pesca sportiva del riccio con l’uso di bombole.

 

Art. 15 L. 963/65 lett. b) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M. 12.1.1995.

Amministrativa: Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di £ 2 milioni

 

Art. 26 L. 963/65.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

- Pesca professionale di oltre 1000 (mille) esemplari al giorno.

Art. 15 L. 963/65 lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M. 12.1.1995.

Amministrativa: Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di £ 2 milioni

 

Art. 26 L. 963/65.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

- Pesca sportiva di oltre 50 (cinquanta) esemplari al giorno.

Art. 15 L. 963/65 lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M. 12.1.1995.

Amministrativa: Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di £ 2 milioni

 

Art. 26 L. 963/65.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

- Pesca professionale e sportiva nei mesi di Maggio e Giugno.

Art. 15 L. 963/65 lett. a) come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88. Art. 1 D.M. 12.1.1995.

Amministrativa: Sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto di £ 2 milioni

 

Art. 26 L. 963/65.

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

SEGNALI (Vedi anche voci relative a specifiche forme di pesca).

- Obbligo di segnalare le reti da posta con galleggianti di colore gialli e distanziati tra loro a non più di 200 mt. Le estremità dell'attrezzo vanno segnalate di giorno, con galleggianti gialli e bandiera; di notte, con fanali gialli visibili a 1/2 miglio.

 

Art. 104 D.P.R. 1639/68.

 

 

Penale. Arresto fino a 6 mesi ovvero ammenda da 100 mila a 2 milioni.

 

Art. 1218 Cod. Nav.

 

 

E’ prevista la pena accessoria della sospensione dei titoli ovvero della professione (ex art. 1232 Cod. Nav.).

- Obbligo di segnalare i parangali con galleggianti gialli distanziati da loro a non meno di 500 mt. Le estremità dell'attrezzo devono essere munite di galleggianti gialli con bandiera di giorno e, di notte, fanali gialli visibili a mezzo miglio.

 

Art. 116 D.P.R. 1639/68.

Penale. Arresto fino a 6 mesi ovvero ammenda da 100 mila a 2 milioni.

 

Art. 1218 Cod. Nav.

E’ prevista la pena accessoria della sospensione dei titoli ovvero della professione (ex art. 1232 Cod. Nav.).

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE.

- Omesso pagamento della T.C.G. relativamente alla licenza di pesca.

 

Art. 46 n° 1 D.M. 20.8.92.

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria dal 100% al. 200% la tassa dovuta e comunque non inferiore a lire 200.000.

 

Art. 9 D.P.R. 641/72.come sost. Dall’art 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n°473

 

La tassa va versata al momento del rilascio dell’atto o al momento del suo rinnovo ( ogni 8 anni).

- Omesso pagamento della T.G.C. dovuta per l'autorizzazione dell'esercizio della pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.

 

Art. 46 n° 2 D.M. 20.8.92.

Amministrativa: sanzione pecuniaria dal 100% al. 200% la tassa dovuta e comunque non inferiore a lire 200.000.

 

Art. 9 D.P.R. 641/72.come sost. Dall’art 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n°473

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L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Pertanto si deve procedere al sequestro cautelare, ex art. 13 l. 689/81, del pescato e degli attrezzi

- Omesso pagamento della T.G.C. dovuta per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali e zone di mare per tonnare e altri impianti di pesca fissi o per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e per lo sfruttamento di branchi di coralli e spugne.

 

Art. 58 n° 2 D.M. 20.8.92.

Amministrativa: sanzione pecuniaria dal 100% al. 200% la tassa dovuta e comunque non inferiore a lire 200.000.

 

Art. 9 D.P.R. 641/72.come sost. Dall’art 8 del D.Lgs. 18/12/1997 n°473

.

2

TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE.

- Obbligo di segnalare con barche e galleggianti ancorati al largo della parte terminale della tonnara stessa.

 

Art. 118 D.P.R. 1639/68.

 

 

 

Penale. Arresto fino a 6 mesi ovvero ammenda da 100 mila a 2 milioni

 

Art. 1218 Cod. Nav.

 

 

E’ prevista la pena accessoria della sospensione del titolo ovvero della professione (ex art. 1232 Cod. Nav.;).

TONNARE.

- Esercitare ogni altra forma di pesca a distanza minore di 3 miglia sopra vento e di 1 miglio sottovento dalla tonnara, sia essa di corsa che di ritorno e salvo che i concessionari o i proprietari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.

 

Art. 119 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

 

 

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni. (perseguibili a querela)

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

 

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi

- Esercitare la pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare del punto più foraneo di una tonnara.

 

Art. 119 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni. (perseguibili a querela)

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi

- Tranne che se calata la tonnara deve trovarsi a non meno di 3 miglia sopravvento, 1 miglio sottovento da altre tonnare preesistenti tranne che i proprietari di quest'ultimo abbiano diritto a maggior distanza.

 

Art. 117 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni. (perseguibili a querela)

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88 (perseguibile a querela).

L’ art. 25 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 7 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Sequestro di polizia giudiziaria del pescato e degli attrezzi

- Impianto di tonnara senza concessione del capo del compartimento.

 

Art. 222 Cod. Nav.

Penale. Arresto fino a 6 mesi ovvero ammenda fino a 1 milione.

 

Art. 1161 Cod. Nav.

TONNARELLE.

- Esercitare qualsiasi altro tipo di pesca durante il funzionamento della tonnarella a distanza minore di m 500 sopravvento e m 200 sottovento della tonnarella stessa (salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari) e comprese nelle zone di mare di 500 m verso l'alto mare dal punto più foraneo di ogni tonnarella (le distanze sono raddoppiate per pesca esercitata con fonti luminose).

 

Art. 120 D.P.R. 1639/68 e art. 15 lett. e) L. 963/65 come sostituito dall’ art. 5 L. 381/88.

 

 

Penale. Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1 milione a 6 milioni. (perseguibili a querela)

 

Art. 24 comma 3 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 6 L. 381/88.

 

L’ art. 27 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 9 L. 381/88 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito P.V. (Si tratta del sequestro cautelare ex art. 13 L. 689/81).

VIGILANZA PESCA.

- Impedire o non consentire ispezioni e controlli da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, su navi da pesca, negli stabilimenti e in qualsiasi luogo di deposito o vendita del pescato.

 

Art. 23 L. 963/65

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 200 mila a 1.200.000 (pagamento ridotto 400 mila).

 

Art. 26 comma 5 L. 963/65 come sostituito dall’ art. 8 L. 381/88.

ZONE.

- Esercitare la pesca in zone di mare riconosciute come aree di riproduzione e accrescimento con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

Art. 98 D.P.R. 1639/68 e 15/a L. 963/65.

 

 

Amministrativa: sanzione pecuniaria da 1 milione a 6 milioni (pagamento ridotto £ 2 milioni).

 

Art. 26 comma 1 L. 963/65.

 

L’ art. 27 L. 963/65 prevede la confisca del pescato e degli attrezzi da pesca. Colui che accerta l’infrazione deve pertanto sequestrare pescato e attrezzi redigendo apposito verbale (Si tratta di sequestro cautelare ai sensi dell’ art. 13 L. 689/81).

- Pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri stati.

Vedi PESCA.

 

Esercitare la pesca in zone di mare interdette da Leggi, Decreti, Regolamenti, Ordinanze per finalità diverse dalla tutela delle risorse Ittiche

Sanzione amministrativa varie a seconda del tipo di violazione .

1231 c.n.

1174 c.n

1164 c.n

Il divieto di pesca, infatti può essere imposto per finalità connesse alla sicurezza della navigazione, alla sicurezza portuale ed infine per la tutela dei beni demaniali.

In questo caso alla violazione del precetto corrisponderà la relativa fattispecie sanzionatoria.

*La presente tabella non ha carattere di ufficialità e non sostituisce la normativa vigente regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.